LA CASSAZIONE: L’IMPRENDITORE VA ASSOLTO SE IL LAVORATORE HA AVUTO UNA CONDOTTA ABNORME
di Nicola Pietrantoni
Il comportamento imprudente del lavoratore non è sufficiente, da solo, a escludere la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio. In questi casi, infatti, non è interrotto il rapporto di causalità che ha portato all’evento morte/lesioni del dipendente. E perché ciò avvenga deve concretizzarsi un cosiddetto «rischio eccentrico» o un «comportamento abnorme» da parte del dipendente: ossia, una condotta che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si colloca al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro, da parte sua, deve predisporre un sistema di sicurezza che non abbia evidenti criticità. Il principio è contenuto nella sentenza n. 5417 del 21/1/2022 (motivazioni depositate il 16/2/2022), con cui la Cassazione (sezione quarta penale), accogliendo il ricorso presentato dalla parte civile, ha annullato la sentenza della Corte di appello che aveva assolto i due imputati, titolari di una società edile, dal reato di lesioni colpose gravissime ai danni di un lavoratore.

Il caso. La persona offesa era precipitata da una scala a pioli, riportando una serie di lesioni significative (trauma cranico facciale con fratture delle ossa del cranio e focolai emorragici diffusi), mentre era impegnata a eseguire un lavoro di rimozione di alcuni cavi in acciaio cui erano collegati impianti di illuminazione sulla parete di un edificio. Gli imputati, titolari della società presso la quale il dipendente esercitava la propria attività lavorativa, erano stati accusati, in sede penale, di non aver osservato alcune norme del dlgs 81/2008: in particolare, le disposizioni che sanzionano la mancata predisposizione e fornitura di dispositivi di protezione individuale, l’omessa verifica circa l’adozione dei suddetti dispositivi con riferimento ai rischi specifici della lavorazione (artt. 74, 75 e 76), la mancata previsione nel Pos (Piano operativo sicurezza) delle specifiche lavorazioni in quota cui era stato assegnato il lavoratore, nonché l’omessa previsione dei rischi inerenti tale attività, delle misure di prevenzione adottate e dei dispositivi di sicurezza di cui gli operai avrebbero dovuto avvalersi (art. 96, co. 1, lettera a).
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