SECONDO IL TUIR SI APPLICA UNA ASSIMILAZIONE AI RICAVI. OCCHIO ALLA CORRELAZIONE TEMPORALE
Per il Tuir, le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni sono assimilate ai ricavi. Coordinando le norme dell’articolo 6 e 85 del testo unico, infatti, rientrano tra i redditi d’impresa i proventi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni (ossia redditi «della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti»).

Fiscalmente, il risarcimento, anche assicurativo, percepito dai titolari di reddito d’impresa determina il sorgere di:

a) «ricavi», se l’indennizzo reintegra la perdita o il danneggiamento di beni produttivi di ricavi (trattasi dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa). Per i cosiddetti «beni merce», se l’indennizzo è superiore a quello originariamente contabilizzato, la differenza costituisce sopravvenienza attiva (Rm 9/232/76);

b) «plus o minusvalenze», se l’indennizzo reintegra la perdita o il danneggiamento di beni strumentali o patrimoniali;

c) «sopravvenienze attive» se le indennità su beni strumentali sono conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

In particolare, quest’ultima eventualità si verifica se, alternativamente, l’indennizzo attiene a eventi diversi dalla perdita o dal danneggiamento di beni produttivi di ricavi e di beni patrimoniali o strumentali (articolo 88, comma 3 lett. a) del Tuir) ovvero se la plusvalenza viene tassata in un esercizio successivo a quello in cui si è dedotta la perdita o la diminuzione di valore del bene colpito dall’evento dannoso (articolo 88, comma 2 del Tuir).

Appare evidente, quindi, che il disposto normativo si articola su più livelli distinguendo gli indennizzi relativi al magazzino (che costituiscono ricavi) da quelli correlati ai beni strumentali (che costituiscono, alternativamente, plusvalenze o sopravvenienze). La norma tributaria, tuttavia, nulla dispone circa il momento di imputazione degli stessi. Pertanto, in assenza di un’espressa previsione, anche per le indennità in esame trova applicazione il principio generale della competenza. Ciò in quanto la regola di imputazione temporale della sopravvenienza attiva deve ricercarsi in quella di carattere generale che sovraintende alla determinazione del reddito d’impresa, di cui all’articolo 109, comma 1 del Tuir, secondo cui i componenti positivi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. L’applicazione anche agli indennizzi del principio della competenza è stato ampiamente dibattuto dalla dottrina, secondo cui tali ricavi devono assumere rilevanza fiscale nel momento in cui il diritto al risarcimento assuma una esistenza certa o comunque determinabile.

Si ricorda che un corollario fondamentale del principio di competenza è il concetto di correlazione. Ne segue che anche il risarcimento del danno deve avere rilevanza nel medesimo anno in cui si è verificata la perdita o il danneggiamento dei beni, per effetto della correlazione temporale tra costi e proventi.

Pertanto, gli indennizzi dovuti dalla società assicuratrice quando sono corrisposti nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato l’evento dannoso o, in tale periodo, sia stato iscritto in bilancio il relativo credito nei confronti dell’ente assicuratore, rappresentano plusvalenze costituite dalla differenza tra l’ammontare degli indennizzi stessi e l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni distrutti (Rm 9/232/76).

Di contro, in mancanza della certezza nella quantificazione del credito, l’impresa è tenuta a imputare il provento nell’anno in cui si realizzano le suddette condizioni. L’indennizzo, quindi, può essere imputato nello stesso esercizio in cui è stata rilevata la perdita ovvero in un esercizio successivo: in quest’ultimo caso, l’indennizzo è configurabile come sopravvenienza attiva nel suo integrale ammontare (Rm. n. 1161/76).

Da ultimo, si fa presente che nella risposta all’interpello 821/E/2021 è stato chiarito che la somma ricevuta a titolo di risarcimento per l’utilizzo improprio di un bene immateriale, risultando percepita a fronte della licenza d’uso concessa per l’utilizzo di un brevetto, è riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 7, comma 2 del dm 28/11/2017 (cosiddetto decreto Patent Box). Conseguentemente, costituisce reddito agevolato la somma forfettaria ricevuta a titolo di risarcimento, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti riferibili al bene immateriale.
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