Carla De Lellis
L’incentivo all’esodo destinato alla previdenza integrativa non gode di neutralità fiscale. La somma trasferita nel fondo pensione, pertanto, sarà al netto dell’imposta Irpef calcolata con il criterio della «tassazione separata» (al pari di quella intascata in mancanza della destinazione alla previdenza integrativa). A precisarlo è l’agenzia delle entrate con risposta n. 232/2022 a d interpello.

L’esodo incentivato. La questione è stata sollevata da un dirigente aderente a un accordo d’esodo incentivato. Tale accordo prevede il riconoscimento di una certa somma (appunto l’incentivo all’esodo) a favore del dirigente che risolve il rapporto di lavoro con facoltà, a richiesta del dirigente stesso, del suo versamento, in tutto o in parte, nel fondo di previdenza integrativa. Il dirigente ha chiesto all’agenzia delle entrate il trattamento fiscale riservato all’incentivo all’esodo nel caso di trasferimento al fondo pensione. Il dirigente sostiene che possa applicarsi la c.d. «neutralità fiscale» che è riconosciuta al trattamento di fine rapporto lavoro (il quale, quando riversato in un fondo pensione, non viene tassato).

I chiarimenti. L’agenzia delle entrate non concorda con la soluzione prospettata dal dirigente. Non concorda perché l’art. 19, comma 4, del Tuir che disciplina il passaggio del Tfr verso il fondo pensione in «neutralità fiscale», riserva lo speciale trattamento (cioè l’esenzione fiscale) esclusivamente al Tfr e non anche ad altre somme. In sostanza, il trasferimento al fondo del Tfr, sia maturando che quello maturato, non costituisce anticipazione e, perciò, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. Stessa situazione non è prevista per l’incentivo all’esodo. Il quale, pertanto, conclude l’agenzia delle entrate, se trasferito al fondo pensione non potrà mai fruire della neutralità fiscale. Tale somme, piuttosto, andrà versate al fondo di previdenza integrativa al netto dell’imposta calcolata ex art. 19, comma 2, del Tuir, cioè dopo aver scontato l’Irpef in base alla regola c.d. della «tassazione separata».
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Carla De Lellis