Continuano le resistenze alla definizione, attesa da milioni di professionisti, della nuova normativa sull’equo compenso. Che, dopo un iter lunghissimo e travagliato, è giunta al Senato al termine della legislatura per la urgente ed improcrastinabile approvazione in legge. In queste ultime settimane, infatti, abbiamo assistito anche a improvvide reazioni contrarie al provvedimento da parte di organismi che si ritengono rappresentativi del mondo ordinistico e che, per la verità, non sono mai stati vicini ai professionisti nelle tante iniziative realizzate sul tema. Come la manifestazione del 30 novembre 2017 – Equo compenso: un diritto – che consentì l’approvazione immediata della prima norma dell’equo compenso. Un primo passo importante che modificava completamente, e finalmente, l’approccio del mondo politico – istituzionale ed anche sociale nei confronti dei professionisti, riconosciuti come lavoratori e tutti gli effetti e necessariamente titolari di diritti costituzionali universalmente riconosciuti. Da oltre dieci anni l’alleanza tra il Comitato unitario professioni e la Rete delle professioni tecniche, oggi riuniti nell’Associazione ProfessionItaliane, comprendente 23 consigli nazionali ordinistici e rappresentativa di oltre due milioni di iscritti, si batte per questa tutela essenziale dopo la cancellazione dei minimi tariffari nel 2006. Oggi abbiamo un’opportunità – quella di aggiungere un nuovo tassello normativo all’equo compenso – che dobbiamo cogliere senza farci ingannare dalla ricerca della perfezione normativa.

È evidente – e lo abbiamo più volte detto anche in audizione – che la norma approvata alla Camera lascia irrisolte alcune questioni, tra cui la necessità di ampliare la platea dei soggetti interessati (oggi limitata a banche, assicurazioni e grandi imprese) per tutelare, con regole chiare e precise, proprio gli interessi dei clienti meno forti e quindi meno informati.

Purtuttavia, vi sono altre parti della disciplina, attese da tempo, che non possono essere soggette ad un riesame con modifiche in sede parlamentare. Ciò porterebbe su un binario morto, dato il vicino termine della legislatura. Ed il rischio di rimettere in discussione anche gli aspetti faticosamente condivisi in sede di (nuova) approvazione alla Camera è molto alto.

Lo scenario all’orizzonte è quello di dover rinunciare, chissà per quanto tempo, alle conquiste importantissime contenute nel ddl. Come la prescrizione decennale della responsabilità professionale a partire dalla data di compimento della prestazione, il riconoscimento di parametri stabiliti con decreti ministeriali ed il loro aggiornamento biennale, l’applicazione alla p.a. ed alle società partecipate, l’ampia casistica delle clausole vessatorie, la possibilità di impugnativa dei contratti presso i tribunali, con la rideterminazione diretta dei compensi nel giudizio – con parere dei consigli aventi valore di prova – , il riconoscimento immediato dell’indennizzo quale differenza tra versato e dovuto, l’azione legale dei consigli nazionali a tutela degli iscritti, i modelli standard di convenzioni, il riconoscimento del valore dei pareri dei consigli ai fini dell’efficacia dei titoli esecutivi, l’osservatorio nazionale sull’applicazione della norma etc. Tutto questo è già una conquista del mondo dei professionisti. Va solo portato a conclusione, con la approvazione del ddl, l’iter legislativo.

Armando Zambrano e Marina Calderone, presidente e vicepresidente di ProfessionItaliane
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