L’INPS SPIEGA COME ACCEDERE ALLA NUOVA PROCEDURA PER L’ISOPENSIONE TRAMITE IL PORTALE PRAT
di Carla De Lellis
Nuova procedura d’accesso all’isopensione (il cosiddetto «esodo Fornero»). Le funzionalità aggiornate sono contenute nel portale delle prestazioni atipiche («Prat») raggiungibile dal sito Inps. Per creare il «piano di esodo» sono necessari tre principali fasi: presentazione dell’accordo; invio domande di certificazione del diritto; trasmissione domande di certificazione dell’importo. Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 2216/2022. Fino al 31 dicembre 2023, tramite l’isopensione, le aziende hanno possibilità di costruire piani di esubero di personale, con il prepensionamento dei lavoratori ai quali mancano fino a sette anni per la pensione di vecchiaia o di anzianità.

Esodo Fornero (o isopensione). La misura si rivolge alle aziende e ai lavoratori ai quali mancano al massimo sette anni per maturare il diritto a una pensione (vecchiaia o anticipata): possono incrociare le braccia prima intascando, in attesa di ricevere la pensione vera e propria, una rendita pari allo stesso importo (teorico) della pensione calcolata al momento dell’anticipo del pensionamento. La misura, introdotta a regime dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012), mira a risolvere il problema degli esuberi aziendali: se c’è troppo personale, l’azienda può decidere di metterne a riposo una parte, quella più vicina alla pensione. Fino al 31 dicembre 2023 opera un regime di favore, introdotto dalla legge bilancio 2021, ossia le aziende possono prevedere piani di esubero di personale alle seguenti principali condizioni: che l’anticipo (prepensionamento) sia massimo di sette anni; che sia frutto di accordo sindacale; che il datore di lavoro sia d’accordo a farsi carico del costo della «retribuzione-pensione» e relativi contributi per il periodo dell’anticipo della pensione.

Dal 1° gennaio 2024 tornerà a operare il regime ordinario, per cui il prepensionamento potrà riguardare lavoratori in possesso dei requisiti per avere la pensione (vecchiaia o anticipata) nei successivi quattro (così è stato anche fino al 31 dicembre 2017).

La presentazione dell’accordo all’Inps. La nuova procedura di presentazione della domanda di isopensione prevede, prima di tutto che, per ottenere il riconoscimento della prestazione, i datori di lavoro inviino alla sede Inps che gestisce la matricola aziendale, tramite «Cassetto previdenziale del contribuente»: l’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale; il «Modello di accreditamento e variazioni», disponibile sul portale dell’Inps.

L’accordo deve indicare: i dati identificativi del datore di lavoro; la data di sottoscrizione; la data inizio validità; la data fine validità; il numero massimo di lavoratori interessati;

Le domande di certificazione del diritto. Successivamente, per inserire le «domande di certificazione del diritto», il referente aziendale accreditato dal datore di lavoro accede al «Portale prestazioni atipiche». Qui alla voce di menu «Certificazione dei lavoratori» seleziona il piano di esodo. Quindi nella sezione «Caricamento codici fiscali» inserisce i codici fiscali dei lavoratori per i quali s’intende verificare il diritto di accesso alla prestazione. Non è consentito inserire un numero di codici fiscali superiore al 20% del numero complessivo di lavoratori previsti dagli accordi aziendali, tenuto conto dei lavoratori già esodati durante la vigenza contrattuale. L’inserimento dei codici fiscali può essere effettuato anche in modalità massiva attraverso il caricamento di un file contenente la lista dei lavoratori interessati. A seguito dell’inserimento, per ciascun soggetto è generata la domanda «Verifica del diritto a pensione per applicazione art. 4, legge 92/2012». Ciascuna domanda viene indirizzata alla sede territoriale dell’Inps competente, che provvede a definirla entro 15 giorni, salvo diversa comunicazione, utilizzando il sistema «UNICARPE – FELPE». Per ciascuno dei lavoratori interessati la procedura verifica, in via prospettica e sulla base della normativa vigente al momento della verifica, la prima decorrenza utile della pensione (sia di vecchiaia sia anticipata), considerando il periodo massimo di fruizione dell’isopensione (sette anni). L’esito di ciascuna domanda è messo a disposizione del datore di lavoro nel «Portale prestazioni atipiche», sezione «Verifica requisiti diritto», corredato in caso di verifica positiva, della prima data di accesso a pensione (a legislazione vigente).

Titolari di assegno d’invalidità. Per i soggetti titolari di «assegno ordinario d’invalidità», le certificazioni vanno segnalate alla casella prestazionearticolo4@inps.it, perché devono essere elaborate dalla direzione centrale pensioni. Si ricorda che l’isopensione è riconosciuta in favore dei titolari di assegno ordinario d’invalidità solo nei casi in cui, nel periodo di fruizione, il lavoratore perfezioni il requisito di età previsto per la pensione di vecchiaia.

Domande di certificazione dell’importo. Terzo step è il calcolo dell’importo di isopensione. Nella sezione del menu «Calcolo importo e lettere di certificazione», il referente aziendale seleziona i lavoratori per i quali è stata già emessa la certificazione positiva per il diritto e per i quali intende richiedere la certificazione dell’importo. Il referente aziendale deve indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro, avendo cura che tra data di risoluzione e data di decorrenza dell’indennità non vi deve essere soluzione di continuità. Per ciascun soggetto selezionato viene generata la domanda «Calcolo importo assegno in esodo per applicazione art. 4, legge 92/2012». Ciascuna domanda viene indirizzata alla sede Inps competente, che provvede alla definizione entro 15 giorni. L’importo è calcolato sulla base della contribuzione accreditata al momento della lavorazione e della decorrenza per l’accesso all’esodo (pensione teoricamente spettante alla stessa decorrenza della prestazione di accompagnamento a pensione).

Creazione del piano di esodo. Ultimo step è la creazione del piano di esodo, con il calcolo del relativo costo. Nella sezione «Calcolo importo e lettere di certificazione», il referente aziendale seleziona i lavoratori da ricomprendere nel piano di esodo e per ciascuno di loro inserisce i dati che la piattaforma utilizzerà per il calcolo della contribuzione correlata. Quindi procede alla chiusura del piano. Per i lavoratori selezionati, il «PRAT» predispone il costo complessivo analitico per lavoratore così quantificato:

importo mensile lordo della prestazione moltiplicato per il numero di mensilità della prestazione (più eventuali ratei di tredicesima del primo e dell’ultimo anno di spettanza della prestazione di esodo);

importo settimanale della contribuzione correlata moltiplicato per il numero di settimane.

Il costo complessivo è dato dalla somma dei costi individuali.

Gli arretrati arricchiscono la prestazione
L’arretrato fa crescere l’isopensione. Qualunque retribuzione imponibile erogata dopo l’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione, va inclusa nel calcolo dell’isopensione. A precisarlo, nel messaggio n. 2099/2022, è l’Inps, intervenuto a seguito di quesiti relativi alla legittimità di ricostituire le prestazioni di esodo sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto. Qualora successivamente alla liquidazione definitiva della prestazione di esodo risultino ulteriori retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile procedere alla ricostituzione a patto che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante dalla ricostituzione. Analogamente è possibile procedere alla ricostituzione delle prestazioni di esodo nel caso in cui nell’estratto conto contributivo risulti della contribuzione accreditata, non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo. Dal punto di vista operativo, gli interessati possono presentare la domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo anche tramite Pec, allegando dichiarazione del datore di lavoro, timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. In base al modello pubblicato dall’Inps, la dichiarazione dovrà riportare in «oggetto»: «Ricostituzione della prestazione di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012 o dell’indennità mensile ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis, del dlgs n. 148/2015, e successive modificazioni». E nel corpo: «In merito agli emolumenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero nel caso di contribuzione non presente in estratto al momento della liquidazione della prestazione di esodo accreditabile d’ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro per l’ex dipendente (…) codice fiscale (…), questa azienda dichiara di farsi carico dell’eventuale aumento della prestazione di esodo conseguente alla ricostituzione della stessa».
Fonte:
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