LO AFFERMA L’AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CIRCOLARE SUI CREDITI D’IMPOSTA
di Giuliano Mandolesi
I crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi oggetto di prima cessione comunicata all’agenzia delle entrate dall’1 maggio 2022 possono essere trasferiti parzialmente ma solo nella prima compravendita realizzata. Resta poi la possibilità per il cessionario di cedere le singole rate annuali acquisite per l’intero importo senza quindi frazionarle. Stesso discorso vale anche per le operazioni di sconto in fattura, quando il credito viene trasferito dal beneficiario della detrazione alla ditta fornitrice dei beni o che effettua i lavori: resta infatti valida la possibilità di trasferire solo parzialmente i tax credit ai fornitori che possono poi a loro volta compravendere le singole rate annuali ma integralmente (senza frazionarle).

In caso di cessione dei singoli Sal (Stato avanzamento lavori) inoltre, i crediti d’imposta che hanno vita autonoma possono essere compravenduti singolarmente, in prima opzione anche in maniera frazionata, ed eventualmente anche a soggetti diversi.

Questo è quanto indicato dall’agenzia delle entrate nella circolare 19/E pubblicata lo scorso 27 maggio nel paragrafo 4.2 che ripercorre le novità in merito alla modalità di cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi a decorrere dal 26 febbraio in seguito alle modifiche introdotte dal decreto sostegni ter (il dl 4/2022).

Il citato decreto infatti all’articolo 28 c.1-bis modifica l’articolo 121 del dl 34/2020 (il decreto rilancio), norma che disciplina la cessione dei citati crediti, inserendo il comma 1- quater secondo cui i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’agenzia delle entrate.

Va evidenziato che la citata disposizione si applica unicamente alla comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura trasmesse all’agenzia delle entrate dal 1 maggio 2022, dunque non si applica il divieto di cessione parziale a tutte le compravendite comunicate entro il 30 aprile (comprese quelle relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022).

Nella circolare l’agenzia entra nel dettaglio del nuovo divieto specificando che in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni e stessa cosa vale per l’opzione “sconto in fattura” con frazionamento possibile unicamente nel primo passaggio tra cliente/beneficiario e fornitore.

Ok alla successiva cessione delle singole rate. Nella circolare l’agenzia delle entrate riprende poi quanto già esposto nelle faq pubblicata lo scorso 19 maggio 2022 in merito alla modalità di cessione dei crediti nella fase successiva al primo esercizio di opzione (si veda ItaliaOggi del 20 maggio scorso).

Nel documento viene infatti ribadito che il divieto di cessione parziale introdotto dall’articolo 28 del dl sostegni ter (il dl 4/2022) non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento. In poche parole quindi il divieto di cessione parziale è riferito all’importo delle singole rate annuali in cui il tax credit è suddiviso dunque, le cessioni successive alla prima, potranno riguardare anche una sola o alcune delle quote residue nelle mani del titolare del credito. Le rate rimanenti (non cedute) potranno poi per l’intero importo essere oggetto di successiva ulteriore cessione, anche in momenti diversi, ed ovviamente anche utilizzate in compensazione.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
Fonte: