LETTERA DELL’ABI METTE IN GUARDIA GLI INTERMEDIARI SUL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ IN SOLIDO
di Fabrizio G. Poggiani
L’Associazione bancaria italiana (Abi) chiede alle banche di applicare una qualificata quanto elevata diligenza nelle operazioni di acquisto dei crediti d’imposta maturati sugli interventi edilizi, con particolare riferimento a quelli del 110%. Necessaria una verifica “caso per caso” al fine di evitare la responsabilità in solido.

Dopo la recente emanazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della circolare 23/E/2022 (si veda ItaliaOggi, 24/06/2022), l’Associazione bancaria italiana (Abi) ha diramato una propria circolare indirizzata a tutti gli amministratori delegati e ai direttori generali degli istituti di credito associati, per fornire ulteriori indicazioni in relazione alle operazioni di acquisto delle detrazioni introdotte dall’art. 119 del dl 34/2020.

La missiva si è resa necessaria dopo le più recenti modifiche all’opzione di cessione e/o sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, come modificato dal dl 50/2022 (decreto Aiuti), in corso di conversione in legge, e l’emanazione delle circolari 19/E, dello scorso 27 maggio, e la 23/E dello scorso 23 giugno.

Come si evince dalla comunicazione, si è reso necessario fornire talune indicazioni operative alla luce della più recente circolare delle Entrate, avente uno spiccato contenuto interdisciplinare, essendo stata emanata sulla base delle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, dell’Ente nazionale per l’energia e l’ambiente (ENEA) e della commissione consultiva per il monitoraggio (e delle linee guida correlate), costituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Posto che la circolare delle Entrate, oggetto della comunicazione, si compone di ben sei paragrafi, l’interesse dell’associazione riguarda i profili di responsabilità sull’utilizzo dei crediti (§ 5), giacché l’agenzia, accertata la mancata integrazione dei requisiti, anche parziale, che permettono la fruibilità del bonus, procede con il recupero nei confronti del beneficiario, fatta salva la presenza del concorso nella violazione.

Nel paragrafo richiamato (§ 5) si precisa, infatti, che l’agenzia, acclarata la mancata spettanza della detrazione, procedere con il recupero dell’importo fruito, maggiorato degli interessi, di cui all’art. 20 del dpr 602/1973 e delle sanzioni, di cui all’art. 13 del dlgs 471/1997, nei confronti del beneficiario.

In presenza, però, di un concorso nella violazione, oltre all’applicazione del comma 1, dell’art. 9 del dlgs 472/1997 attraverso il quale è stato disposto che quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, resta ferma la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto, ma anche dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione indebitamente fruita.

Per l’Agenzia delle entrate, il concorso nella violazione, sussiste nelle ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla “specifica diligenza richiesta” attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito; livello di diligenza dipendente essenzialmente dalla natura del cessionario.

Per l’agenzia, la valutazione circa la sussistenza o meno della diligenza richiesta dipende da profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di acquisto (carenza di documentazione, incoerenza reddituale, sproporzione credito rispetto al valore dell’unità immobiliare e altro) ma anche da profili collegati alla normativa antiriciclaggio, di cui al dlgs 231/2007, anche in ragione alle comunicazioni diramate dall’Ufficio di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia.

Pertanto, questo il nodo della questione, la verifica relativa alla responsabilità in solido del cessionario deve essere condotta, caso per caso, tenendo conto del grado di diligenza effettivamente esercitato che, in presenza di soggetti obbligati a tenere conto anche della disciplina antiriciclaggio, di cui al citato dlgs 231/2007, deve ritenersi particolarmente elevato e qualificato (sul punto, circ. 16/E/2021), tenendo ulteriormente conto che la presenza del credito dentro la piattaforma delle Entrate non significa riconoscimento della relativa esistenza e spettanza.

Infine, si evidenzia che per i crediti d’imposta oggetto di sequestro/dissequestro, alla luce dei chiarimenti in commento dell’agenzia, il cessionario deve sempre valutare di aver operato con la necessaria diligenza all’atto di acquisto del credito, prima di eseguire la compensazione dei crediti fiscali acquisiti; l’eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei detti principi, infatti, non costituisce titolo legittimo per la compensazione. (riproduzione riservata)
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