OK DAL CONSIGLIO ALLE REGOLE TECNICHE PER I 30 MILA CONSULENTI DEL LAVOROA
di Luciano De Angelis
Piano antiriciclaggio per studi con oltre 15 dipendenti, consulenza contrattuale e redazione di stime e perizie di parte ricomprese fra le prestazioni professionali a rischio non significativo e quindi escluse dagli obblighi di adeguata verifica, organizzazione dello studio da considerare nella valutazione del rischio specifico del cliente/prestazione.

Sono alcune delle posizioni che emergono nelle nuove regole tecniche pubblicate dai Consulenti del lavoro attraverso un apposito documento avente ad oggetto “Le Regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione …. rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale”.

La struttura delle regole tecniche. Il documento del Consiglio nazionale (Cno), dopo una parte introduttiva nella quale si evidenzia che le regole tecniche sono state emanate dopo un’ampia interlocuzione con Mef, Nspv, Banca d’Italia ed Uif ricorda che le stesse sono state validate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria. Esse sono suddivise in sei parti attinenti: 1) analisi e valutazione del rischio; 2) adeguata verifica; 3) persone esposte politicamente; 4) identificazione del cliente; 5) identificazione del titolare effettivo; 6) obbligo di conservazione.

Le differenze rispetto al Cndcec. Le regole Cno, si basano, a grandi linee su quelle predisposte nel 2019 dai commercialisti. Le principali differenze riguardano:

1) l’inserimento nelle prestazioni attenzionate di alcune attività tipiche dei consulenti del lavoro, come ad esempio le gestioni previdenziali ed assicurative fra le prestazioni a rischio non significativo, o la predisposizione e gestione di piani di assunzione di personale e l’assistenza nel corso di ispezioni amministrative. Le consulenze contrattuali e le perizie di stima di parte sono considerate a rischio non significativo.

2) il rischio relativo alla organizzazione dello studio viene considerato da valutare ai fini del rischio specifico cliente/prestazione. Previsto a riguardo che la complessità dell’organizzazione dello studio può influire sulla vulnerabilità dello stesso e deve quindi essere considerata nella valutazione del rischio specifico del cliente/prestazione.

3) Senza tener conto del rischio concreto dello esposizione dello studio nei confronti del riciclaggio, si prevede, che la presenza di un rilevante numero di collaboratori o l’esercizio dell’attività in diverse sedi operative, può limitare i flussi informativi diretti al professionista nelle fasi successive all’adeguata verifica iniziale. In virtù di ciò, si richiede al professionista che svolge la propria attività avvalendosi di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 15 unità, ovvero che eserciti in più di tre sedi operative, di adottare un Piano antiriciclaggio dello studio. Se lo studio si avvale di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 30 unità o eserciti in più di 5 sedi operative, in aggiunta al Piano antiriciclaggio si dovrà designare un Responsabile della funzione antiriciclaggio.

4) Ai fini dell’analisi del rischio effettivo, infine, anche i consulenti del lavoro prendono a riferimento una matrice con alla base il rischio inerente e specifico . Nelle linee guida Cno, tuttavia, con ponderazione del rischio inerente del 40% (rispetto al 30% dei dottori commercialisti) ed un rischio specifico del 60% (rispetto al 70% utilizzato dai commercialisti).
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