di Stefano Loconte e Lucianna Gargano
Uno snellimento anche per il superbonus. Il decreto semplificazioni, approvato venerdì scorso dal consiglio die ministri (si veda ItaliaOggi del 29 maggio) dedica il Capo VII all’efficientamento energetico, con l’obiettivo principe di accelerarne le procedure, appunto semplificandole, attraverso l’eliminazione della macchinosità in più occasioni denunciata con particolare riferimento allo “starting”. L’art. 34, che contiene le modifiche ed integrazioni all’art. 119 del dl Rilancio in materia di Superbonus 110%, è così strutturato: una prima parte (comma 1, lett. a) e b)), contiene le (ulteriori) modifiche ed integrazioni alla disciplina; la seconda (comma 1, lett. c) riporta la semplificazione vera e propria. A tale ultimo proposito, la su richiamata lettera c) sostituisce completamente il vecchio comma 13-ter, dell’art. 119 cit., prevedendo che gli interventi qualificati (trainanti e trainati), fatta eccezione per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila). Nella Cila sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del dpr 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al nuovo comma 13-ter, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’art. 49, dpr 380/2001 cit. opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della Cila;

b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

In via parallela rispetto alla semplificazione operata nella instaurazione della procedura, l’art. 119 dl Rilancio vede le seguenti estensioni oggettive e soggettive alla disciplina in esso contenuta:

a) l’aliquota del 110 per cento è estesa, nell’ambito degli interventi di cui al Sismabonus, anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al dpr 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Le condizioni ai fini della maxi-detrazione sono due: la prima è che gli stessi, esattamente come già previsto al comma 2 dell’art. 119 medesimo, siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al Sismabonus; la seconda è che non siano già richiesti, appunto, ai sensi del comma 2;

b) dopo il comma 10, è aggiunto il comma 10-bis, in base al quale, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) (Onlus, OdV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali ed i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e siano inoltre in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, il limite di spesa ammesso alla detrazione del 110 per cento, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato Immobiliare dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 120-sexiesdecies del dlgs 385/1993. Il decreto semplificazioni conferma infine gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.

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