Lo stabilisce l’ordinanza n. 16191 del 2021 pubblicata il 9 giugno dalla sesta sezione civile della Cassazione affermando che il proprietario dell’animale non deve alcun risarcimento al danneggiato se dalla dinamica emerge che il sinistro è accaduto indipendentemente dalla sua presenza

Il caso

Il 12 gennaio 2012 verso le 4 del mattino un uomo a bordo della propria autovettura sta percorrendo a Forlì una strada che conduce fuori città. Sulla carreggiata compare improvvisamente un cavallo. L’animale, vaga solitario a poca distanza, sulla corsia di marcia. Per evitare l’impatto, il conducente frena bruscamente, sterza a sinistra e, in pochi secondi, il veicolo finisce nel fosso adiacente la corsia opposta. L’uomo, «lamentando solo danni materiali per complessivi € 4.240,46 — non senza aver previamente impugnato, con successo, la contravvenzione comminatagli, dagli agenti occorsi nell’immediatezza del fatto, per violazione dell’art. 141, commi 2 e 6, cod. strada» decide quindi di citare in giudizio il proprietario del cavallo al fine di ottenere da quest’ultimo, responsabile civile per i danni cagionati dall’animale di sua proprietà, il risarcimento dei danni materiali subiti al proprio veicolo.

Il primo e il secondo grado

Per il Giudice di Pace la domanda attorea del conducente merita sicuro, integrale accoglimento. Il proprietario dell’animale viene quindi condannato a risarcire i danni procurati al veicolo, in conseguenza del violento sbandamento. Ma la decisione del giudice delle prime cure viene prontamente impugnata dal proprietario dell’animale soccombente e il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice d’appello, respinge l’originaria domanda, accogliendo invece le doglianze dell’appellante.

Le decisioni della corte d’appello
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