Lo conferma l’ordinanza n. 15445 2021 pubblicata il 6 giugno dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione valorizzando l’interpretazione finalistica dei requisiti della richiesta danni rispetto a quella formalistica nel solco dell’orientamento consolidato dalla pronuncia n. 19354 del 2016

GIURISPRUDENZA RCA

di MR. Oliviero

Il caso 

Un danneggiato chiama in causa l’assicuratore del veicolo responsabile civile che inavvertitamente in retro marcia l’aveva colpito, per rivendicare il proprio diritto al risarcimento. Il Giudice di Pace, in realtà, rigetta la domanda eccependo all’attore di non aver correttamente provato il nesso eziologico ai sensi dell’art. 2697 del Codice Civile: «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». Più nello specifico il giudice affermava che «le risultanze istruttorie non avevano confermato la verificazione dei fatti di causa né consentito di accertare che i danni lamentati fossero stati la conseguenza della manovra negligente ed imprudente
dell’autocarro».

L’appello

Anche il Tribunale adito come giudice di secondo grado conferma la decisione del Giudi di Pace sulla «errata valutazione delle risultanze probatorie e illogicità della motivazione» ma accoglie anche l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall’assicuratore del responsabile civile per «violazione dell’art. 148 del d.lgs. n. 209/2005». Secondo il giudice di secondo grado, infatti, la «richiesta di risarcimento del danno formulata da parte attrice con raccomandata, pur avendo ad oggetto un sinistro causativo di lesioni personali di cui all’art. 148 2° comma del codice delle assicurazioni, non reca indicazione circa l’attività del danneggiato ed il suo reddito, né tantomeno contenga attestazioni circa l’avvenuta guarigione con postumi permanenti e/o ulteriori dichiarazioni normativamente previste, nonostante l’espressa richiesta di integrazione formulata dalla Compagnia».

Ricorso in Cassazione
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