Ordinanza della Corte di cassazione su una domanda di risarcimento rigettata
Riconoscimento anche a persona non offesa dal reato
di Adelaide Caravaglios

Danno non patrimoniale riconosciuto anche a chi non sia «persona offesa dal reato»: lo dicono i giudici della VI-3 sezione civile della Cassazione nell’ordinanza n. 14453/2021 intervenendo sul ricorso di un uomo avverso la decisione di merito, a seguito della quale, in riforma di quanto statuito in primo grado, veniva rigettata la domanda di risarcimento danni rivolta nei confronti di una guardia medica. Nei fatti era accaduto che l’uomo si era visto rifiutare la richiesta di visita domiciliare dalla stessa guardia medica nonostante gli avesse riferito i sintomi di un malore che accusava e che, in Pronto Soccorso, si erano rivelati essere sintomatici di un infarto al miocardio, situazione, per fortuna, poi rientrata. A parere della corte territoriale era impossibile configurare un danno non patrimoniale «nell’accezione del danno morale» causalmente ascrivibile alla condotta del medico.
Di diverso avviso è stato invece il collegio di legittimità secondo il quale la giustificazione resa in sede di merito si era rivelata «non conforme a diritto» e non poteva pertanto essere avallata: i giudici di prime cure avevano infatti mosso le proprie convinzioni partendo dalla considerazione secondo la quale nel caso di specie poteva qualificarsi «soggetto danneggiabile e risarcibile dal reato» la sola «pubblica amministrazione nelle sue varie declinazioni pratiche, tra le quali la sanità». Tale assunto, spiega, doveva considerarsi «errato in diritto», in quanto andava distinta la persona offesa dal reato dal soggetto danneggiato dallo stesso: nel caso di specie, era corretto che il malato non fosse «persona offesa dal reato»; tuttavia il fatto che non fosse tale, non avrebbe dovuto escludere «comunque che colui che è stato danneggiato dal reato possa richiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali».

Così argomentando, nel dichiarare la risarcibilità del danno «derivante da fatto illecito astrattamente configurabile come reato», ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale «scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale».

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