di Daniele Cirioli
Le farmacie che somministrano vaccini per il Covid-19 e/o che effettuano tamponi, antigienici o molecolari, devono assicurare i propri dipendenti all’Inail. A tal fine, devono fare la denuncia di variazione (per l’estensione dei rischi) entro il 15 luglio 2021, indicando anche le retribuzioni presunte dell’anno corrente. A seguito del nuovo inquadramento, l’Inail procederà a calcolare il premio di rata anticipata dovuto per l’anno in corso e a richiederne il pagamento. Lo spiega lo stesso Inail nella nota prot. n. 7665/2021.

Vaccinarsi in farmacia. La possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19 nelle farmacie aperte al pubblico è prevista dalla legge n. 178/2020 (legge Bilancio 2021), in via sperimentale per il solo anno 2021, a seguito delle modifiche introdotte con il dl n. 41/2021 (decreto Sostegni), convertito dalla legge n. 69/2021, con decorrenza dal 22 maggio. Successivamente è stato siglato un accordo tra governo, regioni, province autonome, Federfarma e Assofarm che definisce la cornice di regole e modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna in corso di vaccinazione nazionale. Infine, il dl n. 44/2021 ha esclusa la punibilità per i fatti di omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatisi a causa della somministrazione di vaccini per il Covid, se effettuata in piena conformità alle indicazioni del ministero della salute.

Assicurazione Inail. Le farmacie sono ordinariamente assicurate con inquadramento nella gestione «Terziario», alla voce relativa alle «lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici» (voce 2110). In questa voce, precisa l’Inail, vengono da sempre ricomprese anche le prestazioni di autoanalisi presso le farmacie; quindi, sono comprese tutte quelle prestazioni che sono gestibili direttamente e solo dai pazienti, non richiedendo supporto di un operatore sanitario. Invece, l’erogazione delle altre prestazioni sanitarie, tra cui la somministrazione dei vaccini o l’effettuazione di tamponi, va assicurata ad un’altra voce di tariffa (la 0311), sempre della gestione «Terziario».

Denuncia di variazione. Per assicurare il proprio personale dipendente che svolge l’attività di somministrazione dei vaccini o l’effettuazione di tamponi, antigenici e molecolari, le farmacie, qualora non avessero già provveduto, devono presentare la denuncia di variazione (per l’estensione del rischio) con l’apposito servizio online entro il prossimo 15 luglio, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre 2021. La sede Inail competente procederà a verificare la correttezza d’inquadramento (in base alla classificazione attribuita dall’Inps), a classificare l’attività e ad emettere il provvedimento di variazione e di calcolo del premio, con richiesta d’integrazione per rata anticipata per l’anno in corso.

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