di Dario Ferrara
Al contribuente non basta denunciare il commercialista per i mancati versamenti al fisco: le sanzioni tributarie sono annullate soltanto se il consulente risulta condannato in sede penale con provvedimento definitivo per essersi appropriato dei soldi destinati al pagamento. La mera condanna in sede civile per la responsabilità professionale, invece, non è sufficiente a evitare al cliente le sanzioni perché il fatto non risulta addebitabile a terzi. È quanto emerge dall’ordinanza 16291/21, pubblicata il 10 giugno dalla sezione tributaria della Cassazione.

Elemento soggettivo. È accolto dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate. Sbagliano Ctp e Ctr che dichiarano non punibile il contribuente ex articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo 472/97 laddove sarebbe imputabile al professionista il mancato versamento di tributi diretti e diritti camerali per ben due annualità. E ciò perché l’intermediario si sarebbe appropriato degli importi destinati ai pagamenti. La condanna in sede civile, tuttavia, non è decisiva: il contribuente deve dimostrare che versava in una situazione di ignoranza incolpevole rispetto all’inadempimento; condizione non superabile con l’ordinaria diligenza. Insomma: non si può ritenere esente da responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo il contribuente che manca di vigilare sul consulente cui sono affidate le incombenze fiscali.

Condotta fraudolenta. La condotta infedele del professionista non scrimina di per sé il cliente dal mancato pagamento delle imposte: il contribuente, infatti, deve dimostrare l’attività di controllo svolta sull’intermediario delegato al pagamento dei tributi. Sarà meglio, dunque, farsi consegnare le ricevute telematiche che attestano l’avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale. Per evitare le sanzioni il privato è tenuto a provare la condotta fraudolenta del professionista: documentando, ad esempio, che sono stati falsificati i modelli F24; diversamente risponde a titolo di culpa in vigilando, dunque per omesso controllo, perché il mancato versamento non è imputabile soltanto al terzo. Le soprattasse al cliente cadono, invece, anche se il commercialista patteggia la pena. Parola al giudice del rinvio.

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