Pagina a cura di Stefano Loconte e Lucianna Gargano
Fisco leggero sulla cessione del credito di imposta spettante per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico: se effettuata verso corrispettivo è considerata attività finanziaria ed è esente ai fini Iva. Qualora formalizzata tramite scrittura privata è assoggettata a imposta di registro in misura fissa solo qualora registrata. Non è in ogni caso soggetta all’obbligo di registrazione.

La risposta a interpello n. 369, del 24 maggio 2021, offre all’Agenzia delle entrate l’occasione per inquadrare fiscalmente, dal punto di vista delle imposte indirette, il fenomeno dell’acquisto dei crediti di imposta ceduti in luogo delle detrazioni ai sensi dell’art. 121 del dl Rilancio.

Il caso. Una srl intende procedere all’acquisto, e successiva cessione a soggetti terzi, di crediti d’imposta ceduti ai sensi dell’articolo 121 del dl Rilancio.

Per questo, la società chiede intanto se vi sia l’obbligo di formalizzazione della cessione dei crediti in questione mediante scrittura privata e in ogni caso quale sia il trattamento fiscale riservato alla fattispecie, ai fini Iva e ai fini dell’imposta di registro.

Il trattamento fiscale ai fini Iva. Di seguito i passaggi operati dall’Agenzia delle entrate al fine di individuare il trattamento fiscale riservato all’operazione in questione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:

1. ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 3), dpr 633/1972 (decreto Iva), sono considerate prestazioni di servizi, qualora effettuate dietro corrispettivo «i prestiti di denaro…, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti…»;

2. a sua volta, l’art. 10, comma 1, n. 1), decreto Iva, stabilisce che sono esenti dall’imposta «le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, a eccezione del recupero di crediti…»;

3. in linea generale, ogni qualvolta l’operazione di cessione del credito ha finalità di finanziamento, l’operazione rientra tra quelle esenti ai fini Iva ai sensi del punto precedente (in tal senso ris. min. 139/E/2004 e 32/2011);

4. la cessione dei crediti di imposta di cui alle disposizioni in materia di Ecobonus, Sismabonus e quindi anche Superbonus 110, se effettuata verso corrispettivo, ha finalità e natura finanziaria, con la conseguenza dell’esenzione ai fini Iva, come sopra individuata;

5. non vi è alcun obbligo di certificazione;

6. si rinviene in ogni caso una facoltà di fatturazione, anche a richiesta della controparte: nella fattura andrà indicato l’ammontare del corrispettivo pattuito nell’accordo contrattuale per la cessione, laddove, nella fattispecie, per «corrispettivo» deve intendersi l’ammontare della commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito, intesa come compenso per l’anticipo dell’importo del credito.

Il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro. Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’Agenzia esplicita il proprio excursus come segue:

1. in virtù della circostanza per la quale l’atto è assoggettato a imposta sul valore aggiunto, ancorché esente, interviene il principio di alternatività Iva-Registro di cui all’art. 40, dpr 131/1986 (Tur), a mente del quale «per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa»;

2. l’art. 5, comma 2, del Tur prevede che «le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto»;

3. la cessione del credito avente natura finanziaria risulta dunque soggetta a registrazione in caso d’uso se redatta per scrittura privata non autenticata, e in termine fisso se redatta tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata;

4. in caso di registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa;

5. per la cessione di un credito di imposta non sussiste in ogni caso obbligo di registrazione in quanto la stessa riconducibile agli atti di cui all’art. 5, Tabella allegata al Tur, avente a oggetto «atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute», per i quali non sussiste l’obbligo di chiedere la registrazione (in tal senso ris. min. 84/E/2018).

Esclusa dall’area di applicazione dell’interpello l’istruttoria volta ad accertare se la società sia legittimata a svolgere l’attività di acquisto e successiva cessione a soggetti terzi di crediti d’imposta derivanti dall’applicazione dell’art. 121, dl Rilancio. La società in questione, svolgendo, come si legge nell’istanza, «attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale agli operatori del settore dei serramenti esterni», intende, precisamente, acquistare i crediti di imposta spettanti a seguito della realizzazione di interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico, da soggetti con i quali intercorre un rapporto contrattuale di consulenza. A tal fine, chiedeva all’amministrazione finanziaria se lo svolgimento di tale ultima attività potesse essere effettuato con il codice Ateco utilizzato per l’attività ordinaria, sopra indicata, e/o se vi fosse necessità di procedere alla richieste di specifiche autorizzazioni.

Dal canto suo, l’istante «ritiene di poter svolgere l’attività descritta senza la necessità di possedere requisiti e/o autorizzazioni specifiche e senza doversi iscrivere, come per intermediari finanziari, in elenchi o fare comunicazioni di alcun genere».

L’Agenzia, tuttavia, sulla scorta di quanto indicato nella circolare ministeriale 9/E/2016, anche richiamata dalla più recente circolare 31/E/2020, evidenzia come il quesito posto rappresenterebbe una richiesta di un parere tecnico da ritenersi escluso dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto l’istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell’ambito operativo di altre amministrazioni.

© Riproduzione riservata
Fonte:
logoitalia oggi7