Lo conferma l’ordinanza n. 11095 pubblicata il 10 giugno 2020 dalla Terza Sezione Civile della Cassazione richiamando i principi di un orientamento ormai consolidato. 
di L. Petri e MR. OLIVIERO
In linea con le precedenti pronunce di legittimità (Pronuncia n. 2531 del 2019 e n. 21991 del 2019 della Corte di Cassazione) il principio è stato ribadito anche in questa occasione. Il conducente di un veicolo, infatti, è sempre responsabile del comportamento delle persone che trasporta, avendo il preciso obbligo di controllare le condizioni del viaggio prima di avviare l’autovettura. Per questo deve sempre verificare anche che il passeggero abbia correttamente allacciato le cinture di sicurezza. Diversamente può essere, addirittura, chiamato a risarcire i danni subiti dal passeggero in caso di incidente stradale.
Il caso
A seguito di un tamponamento, il passeggero dell’autovettura urtata subiva lesioni fisiche, chiedendo il risarcimento alla assicurazione del veicolo nel quale si trovava. La Compagnia tuttavia respingeva ogni richiesta, addossando ogni responsabilità allo stesso danneggiato per non aver allacciato le cinture di sicurezza. Dello stesso avviso erano, prima, il Giudice di Pace e, poi, il Tribunale in funzione di giudice di appello, secondo i quali la responsabilità esclusiva era del passeggero che avrebbe potuto e dovuto evitare l’evento lesivo, rispettando l’obbligo di allacciare le cinture.
La decisione della Cassazione
Il passeggero promuoveva ricorso per cassazione, affermando che il mancato uso delle cinture di sicurezza avrebbe dovuto portare il Giudice «al massimo» a configurare un concorso di colpa, non avendo il conducente verificato, prima di iniziare il viaggio, il rispetto delle condizioni di sicurezza«accertando che il viaggio avvenisse nel rispetto delle norme comuni di prudenza e sicurezza». Secondo il ricorrente infatti, entrambi i soggetti avrebbero«deciso di procedere senza che il trasportato avesse la cintura», ragion per cui entrambi avrebbero concorso nell’evento lesivo.
La Cassazione accoglieva i motivi di ricorso, …
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