Lo prevede l’ordinanza n. 11776 pubblicata il 18 giugno 2020 dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, stabilendo che la dicitura «apparecchiatura debitamente omologata e revisionata» non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della sua corretta taratura

di Matteo Schiavone e MR. OLIVIERO

Secondo gli Ermellini, quindi, non è sufficiente che il verbale attesti come lo strumento sia stato “debitamente omologato e revisionato” in quanto l’annotazione degli agenti non è, sul punto, coperta da fede privilegiata.

Proprio per questo la Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione ha recentemente accolto il ricorso proposto da un utente della strada sanzionato per violazione dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142, comma VIII, Cds. Il ricorrente, a sostegno del suo gravame, si è richiamato alle norme nazionali, a quelle internazionali (Uni 30012 e Uni 10012) ed alle raccomandazioni Omil D19 D20 sugli strumenti di rilevamento, che impongono non solo la taratura periodica sullo strumento di rilevamento della velocità, ma anche l’indicazione della stessa nel verbale.

Con l’ordinanza n. 11776 del 18 giugno 2020, la Corte di Cassazione, sez. VI civile, è intervenuta in materia di autovelox, statuendo che: «“La dicitura apparecchiatura debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015 alla base della declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 45 comma 6 C.d. S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura»

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