Antonio Ciccia Messina
Doppio colpo di spugna sulle responsabilità dei soggetti pubblici: sulla colpa dell’amministratore e dipendente pubblico che non è rimasto inerte (per le «azioni» la responsabilità erariale scatterà solo in caso di dolo); sulle violazioni di legge che lasciano discrezionalità amministrativa (non sarà contestabile l’abuso di ufficio).

È quanto prevede la bozza del decreto legge «semplificazioni» attualmente allo studio.

Il provvedimento si occupa del fatto che gli amministratori e i funzionari pubblici hanno timore di incorrere in responsabilità erariali e penali, soprattutto per il fatto che hanno preso una decisione, che poi potrebbe essere bocciata dai giudici della corte dei conti o dai giudici penali.

Questo timore (della firma e dell’intervento) può portare allo stallo operativo e per ovviare a questo si prospetta la scelta di restringere la responsabilità, per consentire maggiori margini di azione.

Il rischio che questo legislatore decide di correre (se le norme andranno in porto) è, dunque, di avere amministratori/dirigenti che magari sbagliano, ma non stanno a guardare.

Certo è che si tratta comunque di limiti alla responsabilità, con possibili abusi. Cosa che si potrà arginare solo con una legislazione di qualità sull’esercizio dei pubblici poteri (al contrario del mare magnum di norme in cui è difficilissimo districarsi).

DANNO ERARIALE

Mai più paura della firma per il pubblico funzionario. O comunque di attivarsi nell’esercizio delle proprie mansioni. La responsabilità erariale, fino al 31 luglio 2021, per le «azioni» scatterà solo in caso di dolo (e non di colpa grave). L’obiettivo è spiegato così: i pubblici dipendenti avranno maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.

Bisogna tranquillizzare il pubblico dipendente e consentirgli di prendere iniziative senza la prospettiva di venire chiamato a rispondere dei danni alla pubblica amministrazione. La possibile novità è, dunque, l’eliminazione della responsabilità per imperizia o inosservanza di leggi quando il dipendente ha preso l’iniziativa e ha compiuto un’azione. In sostanza non si vuole che rimanga inerte, mentre il cittadino o un’impresa ha bisogno dell’intervento della p.a.

ABUSO D’UFFICIO

La proposta del decreto Semplificazioni restringe la punibilità dell’abuso di ufficio (articolo 323 del codice penale).

Ora per la punibilità, oltre ad altri elementi, bisogna accertare una violazione di legge o di regolamento.

Con la proposta si aggiunge che la punibilità scatta se dalla norma di legge o di regolamento non residuino margini di discrezionalità per il soggetto.

Il cambiamento è notevole.

Ora l’abuso di ufficio si può contestare quando l’incolpato ha violato la legge o un regolamento, anche quando le disposizioni lasciano margini di discrezionalità.

In casi di questo tipo si verifica una specie di supplenza del giudice che, in ultima istanza, valuta l’uso del potere discrezionale dell’operatore pubblico.

Il significato della novità in itinere è, invece, far prevalere la volontà dell’amministratore o del funzionario pubblico, i quali non potranno subire una condanna per abuso di ufficio per violazione di una legge che lascia alla loro discrezionalità l’assunzione di una determinata scelta.

Dove c’è discrezionalità amministrativa, si sbarra la strada all’abuso di ufficio.

Se, invece, l’attività amministrativa è vincolata da specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, senza margini di discrezionalità, allora l’abuso di ufficio diventa un rischio concreto.

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