Fabrizio G. Poggiani
Detrazione per il risparmio energetico e sisma bonus fruibili anche dai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla destinazione degli immobili posseduti e/o detenuti. Bonus, quindi, sia per gli immobili civili, sia per gli immobili strumentali e merce.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 34/E del 25 giugno scorso, ha fornito i necessari chiarimenti sull’applicabilità delle agevolazioni, di cui ai commi da 344 a 349, dell’art. 1 della legge 296/2006, sul tema della detrazione (Irpef e Ires) per gli interventi relativi al contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti.

L’Amministrazione finanziaria ha spesso sostenuto che l’agevolazione spettasse esclusivamente per gli interventi eseguiti sui fabbricati strumentali delle imprese, con la conseguenza che la detrazione non avrebbe potuto far riferimento agli immobili «merce» (per le imprese che costruiscono o vendono) e quelli «patrimoniali» (civili).

Come indicato nella risoluzione, la posizione delle Entrate, espressa con alcuni documenti di prassi datati (risoluzioni nn. 303/E/2008 e 340/E/2008), aveva dato origine a numerose controversie, con recuperi a tassazione operati anche in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi dell’art. 36-ter del dpr 600/1973.

Al contrario, la Suprema corte (tra le numerose, Cassazione, sentenze nn. 29162, 29163 e 29164 del 2019) ha affermato che la detta detrazione è fruibile dalle imprese, compresi i soggetti collettivi (società) per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli dati in locazione ad altri soggetti; per la Cassazione, infatti, il bonus è destinato a una platea ampia, con la conseguenza che la limitazione indicata dall’agenzia doveva ritenersi incompatibile con le disposizioni che, al contrario, non dispongono alcuna limitazione di natura soggettiva.

I giudici con l’ermellino hanno più volte affermato che l’obiettivo delle disposizioni richiamate è quello di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico, tutelata dalla norma agevolativa.

Le disposizioni, in effetti, non hanno introdotto alcuna limitazione, né di natura oggettiva, relativamente alla tipologia degli immobili, con particolare riferimento alle categorie catastali, né di natura soggettiva, con particolare riferimento ai soggetti destinati a fruire del bonus, dovendo solo tenere conto del caso degli immobili in locazione finanziaria, per i quali il comma 2, dell’art. 2 del dm 19/2/2007 dispone che l’agevolazione spetta esclusivamente all’utilizzatore e non al concedente.

La Suprema Corte di Cassazione, infine, ha osservato che la distinzione tra «immobili strumentali», «immobili merce» e «immobili patrimonio» non è rilevante ai fini della detrazione fiscale, incide esclusivamente solo sul piano contabile e fiscale, non essendo contemplata nel comma 344, dell’art. 1 della legge 296/2006.

In conseguenza alle numerose affermazioni espresse dalla Suprema corte, in parte qui richiamate, avallate anche da parte dell’Avvocatura generale dello stato, l’Agenzia delle entrate si è dovuta uniformare a quanto indicato nelle sentenze richiamate.

Analogo riconoscimento, in perfetta coerenza con detti principi, anche gli interventi antisismici (più noto come «sisma bonus»), come disciplinato dai commi 1-bis e seguenti dell’art. 16 del dl 63/2013; la conseguenza è che anche tale detrazione deve essere riconosciuta per tutti gli interventi di tale natura eseguiti su tutte le tipologie di immobili delle imprese, come peraltro già precisato a suo tempo dall’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 22/E/2018).

Quindi, alla luce di quanto indicato, la direzione centrale delle Entrate invita gli uffici periferici a tenere conto del nuovo indirizzo, anche nell’ambito dei contenziosi in corso, con possibile abbandono della pretesa erariale e dello stesso contenzioso pendente, giacché l’agevolazione, anche in senso conforme al parere del ministero dell’economia e delle finanze (n. 4249 del 24/02/2020), spetta a tutti gli interventi eseguiti dai titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti e/o detenuti, a prescindere dalla relativa destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico, valorizzato, come detto, dalla Suprema corte di cassazione, con la messa in sicurezza di tutti gli edifici.

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