di Daniele Cirioli
Sì al cumulo della pensione quota 100 con il reddito da lavoro per medici e infermieri a riposo richiamati in servizio per l’emergenza Covid-19. Il cumulo è possibile anche per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che di lavoro autonomo. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 74/2020 illustrando la novità della legge n. 27/2020, di conversione del dl n. 18/2020. Per evitare stop all’erogazione della pensione, gli interessati devono comunicare alla sede Inps la ripresa dell’attività e la durata dell’incarico.

Quota 100 e altri redditi. La pensione ottenuta con quota 100 è soggetta al divieto di cumulo con eventuali altri redditi di lavoro, dipendente o autonomo, fatta eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il divieto vige dal giorno di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2022). Quota 100, si ricorda, per il triennio 2019/2021 consente di pensionarsi in anticipo, cioè con età non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni.

Emergenza Codiv-19. Il dl n. 14/2020 ha previsto misure straordinarie di assunzione di medici e di conferimento di incarichi a personale sanitario, per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Tra queste, ha previsto la possibilità del conferimento di incarichi di lavoro autonomo, con durata massima di sei mesi e comunque entro il termine dello stato d’emergenza, al personale medico o infermieristico in pensione, con espressa deroga al divieto di cumulo del relativo reddito con la pensione quota 100. Successivamente, la legge n. 27/2020, in vigore dal 30 aprile, ha abrogato il dl n. 14/2020 facendone salvi gli effetti. E ha riproposto la misura del conferimento d’incarichi professionali a medici e infermieri in pensione, oltre che tramite lavoro autonomo anche attraverso co.co.co., confermando la possibilità di cumulo dei redditi con la pensione quota 100.

Ambito di applicazione. L’Inps precisa che, sulla base di indicazioni del ministero del lavoro (nota prot. n. 6321/2020), è confermata la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con la pensione quota 100 per gli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal 10 marzo al 29 aprile (vigenza del dl n. 14/2020). Aggiunge poi che, per via della nuova norma, anche nei confronti di dirigenti medici veterinari e sanitari, nonché del personale di ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari titolari di pensione quota 100, ai quali dal 30 aprile sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo e di cococo, per fare fronte all’emergenza Covid, non trovano applicazione le norme sull’incumulabilità tra la pensione e il reddito da lavoro. In particolare, il reddito da lavoro per il quale non opera il divieto di cumulo, precisa l’Inps, è solo ed esclusivamente quello riferibile all’attività lavorativa conseguente all’incarico nel periodo d’emergenza, di durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

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