di Carlo Giuro
Passo in avanti nel processo di progressivo adeguamento dell’ordinamento italiano di previdenza complementare alla disciplina europea posta dalla Direttiva Iorp II che è stata già recepita in Italia con specifico decreto nel dicembre del 2018. La Covip ha avviato una pubblica consultazione, con termine di risposta il 30 giugno prossimo, sulla disciplina dei fondi pensione aperti. L’autorità ha elaborato le specifiche istruzioni di vigilanza in coordinamento con Banca d’Italia, Consob e Ivass, in maniera tale da assicurare l’assolvimento dei nuovi obblighi in materia di governance anche da parte delle società istitutrici dei fondi pensione aperti, nell’ottica di salvaguardarne l’applicazione, in caso di sovrapposizione di discipline. Cosa prevedono le nuove istruzioni? Si introduce dal 2021 il nuovo Documento sul sistema di governo societario, che deve essere redatto dalla società di gestione con cadenza annuale e pubblicato sul suo sito web insieme al rendiconto del fondo stesso.

Il Documento ha per oggetto l’organizzazione della società rilevante per i profili gestionali, comprese le attività esternalizzate. E prevede una descrizione sintetica di come sono organizzati: i controlli interni rilevanti, il sistema di gestione dei rischi e i flussi informativi tra le strutture aziendali e il responsabile del fondo pensione aperto e viceversa. Poi deve contenere le informazioni essenziali relative alla politica di remunerazione del responsabile del fondo. Nell’ambito della descrizione dell’organizzazione della società sono riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti e degli organi della società coinvolti nel processo di investimento del patrimonio del fondo. Sono anche previste misure idonee a garantire la regolare operatività del comparto anche in situazioni di emergenza. Nel rispetto delle regole di funzionamento dei rispettivi ordinamenti di settore, le società sono tenute a preparare un piano di emergenza (contingency plan), soggetto a periodica revisione. I fondi pensione aperti hanno poi l’obbligo di dotarsi di un sistema efficace di gestione dei rischi specificandone gli elementi essenziali nonché quello di attivare una funzione di gestione dei rischi ed una di revisione interna. In caso di outsourcing, l’esternalizzazione non esonera gli organi dalle rispettive responsabilità. Alle società è inoltre richiesto di garantire, in caso di esternalizzazione, che non si producano effetti negativi sull’attività di vigilanza della Covip e sulla qualità dei servizi resi agli aderenti e beneficiari dei fondi pensione aperti. Entro il 30 aprile 2021 si introduce ancora l’obbligo di effettuare periodicamente una valutazione interna con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo pensione, (riproduzione riservata)

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