Rischi anche penali per i dirigenti scolastici in caso di Covid-19 tra i dipendenti
di Marco Nobilio
Uno strumento legale per alleggerire la responsabilità dei dirigenti scolastici, dei docenti collaboratori e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per eventuali danni da Covid-19 alla ripresa delle lezioni. A proporlo è il comitato di esperti istituito dalla ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, con il decreto 203/2020. Secondo la commissione presieduta da Patrizio Bianchi, sarebbe opportuno esplicitare con un intervento legislativo che le eventuali inadempienze dei dirigenti e dei «quadri», che dovessero ingenerare contagi e relativi effetti, siano punibili solo in caso di dolo o colpa grave. Il suggerimento è contenuto nel: «Rapporto intermedio 27 maggio 2020» che il comitato ha elaborato in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico. E consiste nella mera esplicitazione di ciò che è già previsto in via generale sia nell’ordinamento penalistico che in quello civilistico. In pratica si tratterebbe di una misura precauzionale volta ad indicare la strada ai giudici all’atto dell’applicazione della normativa vigente. Sotto il profilo penale il riferimento al dolo (e cioè alla punibilità dei comportamenti intenzionalmente antigiuridici di rilievo penale) è implicito. La questione della colpa è invece più complicata da affrontare.
Il codice penale ne tratteggia i contorni al comma 1, dell’articolo 41: «Il delitto è colposo o contro l’intenzione» recita il dispositivo «quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline». Il rischio di incorrere nella responsabilità per colpa, dunque, è molto elevato. Di qui la necessità di adottare una distinzione all’interno della colpa distinguendo colpa lieve e colpa grave. Fatto questo già operante in sede amministrativa, laddove la responsabilità insorge solo in caso di dolo o colpa grave. La distinzione tra colpa lieve e colpa grave è desumibile per contrasto dalla nozione di colpa grave costantemente adottata dalla Corte dei conti. Secondo i giudici contabili (si veda tra le tante la sentenza 29/6/2011 n. 2470 della sezione giurisdizionale della Sicilia): «La colpa grave postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza della condotta, talché l’evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi, secondo un giudizio di prognosi postuma formulato ex ante».
La commissione Bianchi, dunque, suggerisce di esplicitare la non punibilità di violazioni collegabili a lievi negligenze e imprudenze scusabili. E cioè a quelle non resistenti alle obiezioni. E per fornire un ulteriore appiglio al legislatore cita l’articolo 51 del codice penale, che individuerebbe come esimente del reato proprio la cosiddetta colpa lieve. Il problema, però, si pone anche per la responsabilità civile. Anche in questo caso la commissione propone l’esimente della colpa lieve, fermo restando la responsabilità per dolo o colpa grave. Per confortare la propria tesi il comitato presieduto da Fabrizio Bianchi fa riferimento all’articolo 2336 del civile, il quale dispone che: « «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave». Concetto, peraltro, ripreso anche dall’articolo 15, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le misure suggerite dalla commissione Bianchi necessiterebbero, però, di interventi legislativi ad hoc da introdurre con la decretazione d’urgenza.
Il tempo a disposizione per provvedere è infatti è quasi scaduto. Tanto più che la questione si proporrà a stretto giro di posta per gli esami di maturità, che il governo ha disposto debbano tenersi in presenza.
Il veicolo più opportuno avrebbe potuto essere la legge di conversione del decreto-legge 22/2020. Che però è ormai stato convertito definitivamente il 6 giugno scorso. In più va fatto rilevare che il rischio di azioni penali e civilistico-risarcitorie assume rilievo non solo dal lato dell’utenza, ma anche e soprattutto da parte dei lavoratori della scuola, docenti in primis. Gli insegnanti, infatti, non fruiscono dell’assicurazione Inail per l’attività lavorativa ordinaria. Ma lo stesso istituto ha stabilito di recente che l’eventuale contrazione di patologie correlate al Covid-19 ,in costanza di attività in presenza, rientrerebbe nel novero degli infortuni sul lavoro. E ciò potrebbe determinare l’insorgenza dell’ennesimo contenzioso seriale, con risarcimenti anche molto elevati (si pensi all’ipotesi estrema de danno tanatologico) e con riflessi imprevedibili nella sfera delle responsabilità. È opportuno, quindi, che il legislatore intervenga tempestivamente anche per evitare di creare ulteriori situazioni ansiogene a carico degli operatori scolastici.
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