Il legale inerte risponde a titolo di responsabilità professionale, dice la Cassazione
L’interruzione rientra nel mandato dell’avvocato
di Andrea Magagnoli

L’avvocato che non interrompe la prescrizione ne risponde a titolo di responsabilità professionale. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 29353/2019. Il caso di specie trae origine da una sentenza della Corte di appello di Venezia che escludeva la configurabilità di una responsabilità professionale a carico di un legale. Nel merito infatti era stato osservato come il mandato professionale, conferito nel caso di specie, non ricomprendesse l’obbligo per il legale, di dare corso all’ interruzione della prescrizione in modo tale da conservare integro il diritto del proprio assistito. Il cliente del legale ricorreva allora per Cassazione, al fine di ottenere la revoca della sentenza emessa nel caso di specie. Osservava in sede di legittimità di avere subito danni dalla condotta negligente dell’avvocato che aveva determinato l’estinzione di un suo diritto, compromettendone in modo definitivo le ragioni. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso, veniva deciso da parte dei giudici della corte suprema con la sentenza qui in commento. La questione dei limiti del contenuto del mandato professionale si era più volte posta all’attenzione dei giudici della Corte suprema di cassazione. L’aspetto dell interruzione della prescrizione, poi per la sua delicatezza, era sempre stato deciso in maniera uniforme anche dalle sezioni unite. Secondo gli ermellini, infatti incombe sul legale, che acquisisca un mandato professionale, l’obbligo di conservare integro il diritto del cliente conseguendone pertanto l’onere di dare corso a tutti gli atti necessari all’ interruzione della prescrizione. Si tratta di un onere che consegue in via automatica all’ attribuzione di un mandato professionale, che come ovvio deve essere eseguito nella maniera migliore per la tutela dei diritti del cliente. Nel caso in cui, il legale tenga una condotta inerte senza impedire il compimento della prescrizione del diritto del cliente e la sua definitiva compromissione, si configurerà l’obbligo per quest’ ultimo di risarcire integralmente tutti i danni conseguenti alla sua negligenza.
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