IL VOSTRO QUESITO

Vorrei sapere se il broker assicurativo può fare vendita a distanza sui social e sul sito web nel rispetto della normativa del settore oppure se anche per lui questa modalità di vendita è assoggettata alla autorizzazione preventiva della Compagnia Assicurativa della quale egli offre i prodotti.

L’ESPERTO RISPONDE


L’attività di distribuzione mediante tecniche di vendite a distanza può avere per oggetto esclusivamente contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti con domicilio abituale (sede legale se persone giuridiche) in Italia e contratti di assicurazione contro i danni per rischi ubicati in Italia, ed è consentito, tra gli altri, anche ai soggetti iscritti nella sezione B del Registro.
Gli intermediari che desiderano svolgere tale attività devono effettuare preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per cui operano.
Nella comunicazione devono essere precisate le modalità della vendita a distanza e l’impegno ad osservare tutte le relative norme regolamentari.
Gli intermediari si devono inoltre impegnare a seguire le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese per cui operano in riferimento all’utilizzo professionale di siti internet o di profili social, assumendosi la responsabilità, nei confronti delle imprese stesse, anche per l’operato dei propri addetti nello svolgimento del loro incarico tramite tecniche di vendita a distanza.