Polizze assicurative estere con ritenuta facoltativa. Una compagnia di assicurazione estera che ha concluso contratti con soggetti che hanno optato per il regime dei neo residenti può escludere l’imposta sostitutiva trattenuta dall’imprese estera che agisce da sostituti di imposta in Italia. Con la risposta n. 178 dell’11/6/2020, l’Agenzia delle entrate ha precisato che è nella facoltà dell’intermediario l’applicazione o meno della ritenuta sui redditi di fonte estera da corrispondere al contribuente che ha optato per il regime dei neo residenti.
Infatti, secondo l’Agenzia, nell’ipotesi in cui un soggetto trasferisca la propria residenza fiscale in Italia con l’intenzione di optare per il regime dei neoresidenti e che, già nell’anno di acquisizione della residenza nel territorio dello Stato, subisca ritenute in Italia per i redditi di fonte estera che percepisce, non avendo ancora materialmente optato per il nuovo regime potrà utilizzare in compensazione ovvero recuperare mediante istanza di rimborso l’imposta già ritenuta nell’annualità di trasferimento della residenza. Lo stesso vale per l’imposta sostitutiva (art. 23-ter, dpr n. 600/1973) trattenuta da imprese di assicurazioni estere che agiscono da sostituti di imposta in Italia. La facoltà, tuttavia, non può essere esercita dal sostituto già dal momento del versamento dell’imposta sostitutiva e prima dell’opzione in dichiarazione che rappresenta un atto imprescindibile ai fini del perfezionamento del regime agevolativo.
© Riproduzione riservata

Fonte: