di Antonio Ciccia Messina
Polizza tipo per la Rc auto e premi spacchettati per rendere trasparenti e confrontabili i costi delle coperture base e aggiuntive; l’offerta di contratto, inoltre, dovrà essere stilata dalle compagnie seguendo il formato di un modello elettronico. Fa un passo in avanti verso questi traguardi il regolamento del Mise, Ministero dello sviluppo economico n. 54 dell’11 marzo 2020, n. 54, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020. Il regolamento attua alcune previsioni risalenti al decreto legge 179 del 2012, che ha, per l’appunto, delineato un contratto base dell’assicurazione «auto». Peraltro, l’iter (già durato otto anni) è ancora lungo, e non è nemmeno facile individuare la data in cui tutto quanto sarà effettivamente operativo per il consumatore: il regolamento in esame, si legge all’articolo dello stesso, sarà efficace dal 17 agosto 2020, ma, continua, l’articolo 4, non prima della data che sarà prevista da un decreto Mise relativo al modello elettronico di preventivo. Nell’attesa che si giunga al traguardo, vediamo i punti più rilevanti del provvedimento

COSTI TRASPARENTI

Ferma restando la libera determinazione del prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive, il regolamento impone alle compagnie di mettere in evidenza come si costruisce l’importo del premio e di dare conto di come si calcolano riduzioni e aumenti del costo in relazione alla applicazione di condizioni aggiuntive. Inoltre, l’impresa deve formulare obbligatoriamente il preventivo al consumatore anche tramite il proprio sito internet dandone adeguata evidenza, eventualmente mediante link ad altre società appartenenti allo stesso gruppo della compagnia. Il consumatore ha, quindi, diritto di conoscere chi dà una determinata copertura, cosa è coperto e quanto costa in termini, per così dire, di prezzo unitario e di costo complessivo del premio. Il formato del preventivo dovrà seguire il modello elettronico da predisporre a cura del Mise, in modo che ciascun consumatore possa ottenere, appunto, sia la separata evidenza delle singole voci di costo sia un unico prezzo complessivo annuo. Alcune clausole del regolamento in esame si appuntano proprio sul modello elettronico di offerta. Questo modello potrà spaziare e inserire, in libertà, condizioni aggiuntive e clausole accessorie. Bisogna favorire, si legge nel regolamento, la progressiva maggiore confrontabilità, cosa che è anche considerata la chiave dell’ampliamento dell’offerta di clausole contrattuali e garanzie non obbligatorie. Questo modello elettronico costituirà lo standard informativo comune su cui basare l’offerta fornita mediante i siti internet delle imprese e anche mediante il servizio Nuovo preventivatore pubblico: si tratta del servizio informativo, sempre a cura del Mise, in collaborazione con l’Ivass, l’Istituto di vigilanza del settore assicurativo, per consentire al consumatore e all’intermediario, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli, l’accesso e la risposta per via telematica ai premi offerti da tutte le imprese di assicurazione.

POLIZZA TIPO

La polizza tipo prevede le condizioni base e le condizioni aggiuntive. Le condizioni base riepilogano le clausole relative a coperture, esclusioni e limitazioni della copertura, gestione delle liti, premi e termini di pagamento, attestazioni di rischio e modalità di denuncia del sinistro. Le condizioni aggiuntive distinguono, innanzi tutto, le clausole che portano alla riduzione del premio: guida esclusiva, guida esperta. Si passa, poi, alle condizioni che aumentano il premio: aumento dei massimali, limitazione delle esclusioni e rivalse. Una terza sezione è dedicata alla clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con riduzione del premio assicurativo, tra cui: scatola nera, ispezione preventiva del veicolo, sistemi di rilevazione del tasso alcolemico. Il regolamento chiude le condizioni aggiuntive menzionando gli effetti del pagamento del premio in rate e la clausola sulla sospensione della copertura assicurativa.

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