IL VOSTRO QUESITO

Vorremmo sapere se la garanzia che copra (esclusivamente) il pagamento delle rate del finanziamento richiesto per l’acquisto di un veicolo, a fronte del perimento di quest’ultimo per furto, incendio o danno kasko, debba essere inquadrata nel ramo 16 ovvero nel ramo 3.

L’ESPERTO RISPONDE


L’articolo 2 del Codice delle assicurazioni stabilisce, al comma 3 dell’articolo 2 (Classificazione per ramo): “3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente: …… 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori; … 16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie”.
Nel caso di specie la situazione va inquadrata nel ramo 3 (Corpi di veicoli terrestri) con clausola per la quale l’assicuratore si impegna a liquidare all’istituto finanziatore l’indennizzo dovuto all’assicurato (tra l’altro nei limiti del residuo credito da questo vantato) per la perdita o il deterioramento del mezzo garantito in conseguenza di furto, incendio o kasko. Tale situazione è in linea con quanto previsto dall’ art. 2742 del Codice civile, che dispone: “Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa. Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.” e viene di norma usata per il caso di compravendita di autoveicoli in assenza di pegno, ipoteca o privilegio.