Stefano Manzelli
Se l’automobilista si accorda con l’antagonista responsabile dell’incidente identificandosi e allontanandosi solo dopo aver chiamato i soccorsi non scatteranno particolari misure sanzionatorie. E neppure la revisione della patente. Lo ha evidenziato il Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 188 del 25 febbraio 2020. Un conducente ha svoltato per raggiungere la propria abitazione evitando di dare la precedenza ad un veicolo proveniente dall’opposta direzione di marcia e riportando leggere ferite nello scontro. L’automobilista che proveniva dall’altra direzione si è fermato e si è quindi accordato con il ferito per allontanarsi dal luogo dell’evento mentre un vicino di casa giunto sul posto chiamava i soccorsi. Contro la conseguente misura cautelare della revisione della patente di guida adottata dalla motorizzazione ai sensi dell’art. 128 del codice stradale l’interessato ha proposto con successo ricorso al collegio. Nel caso sottoposto all’esame dei giudici non emergono dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità del conducente. Il quale a seguito di un incidente si è fermato e si è identificato accordandosi anche per la necessaria richiesta di soccorso.

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