covid-19/documento degli industriali

Corruzione tra privati e nella p.a., caporalato e impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati contro l’industria e il commercio, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, reati di criminalità organizzata, reati informatici e violazioni in materia di diritto d’autore, reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle in materia di prevenzione dal rischio contagio Covid-19. È lungo l’elenco dei reati alla cui commissione sono potenzialmente esposte le aziende a vario titolo toccate dalla pandemia. Lo scrive Confindustria nel documento «La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19» con il quale vengono date alle imprese le prime indicazioni operative sulla corretta implementazione dei modelli 231 e sul ruolo svolto dall’Organismo di vigilanza negli stessi previsti. L’associazione degli industriali parla, a proposito del rischio contagio Covid-19, come di un rischio che coinvolge indistintamente tutte le imprese e che determina, per il datore di lavoro, in attuazione (anche) dei presidi previsti nel Modello 231, l’obbligo di predisporre le adeguate misure che tutelino i lavoratori da tale rischio, ai sensi dell’art. 2087 cc. In questo quadro che presenta contorni non consolidati neppure in sede scientifica, i datori di lavoro non hanno a disposizione le esperienze richieste dall’art. 2087 cc, nonché le competenze scientifiche necessarie a valutare adeguatamente il rischio e le sue conseguenze e, quindi, per decidere autonomamente le misure necessarie a contenerlo. Pertanto, l’individuazione delle misure generali di contenimento e prevenzione da adottare nelle organizzazioni produttive risulta essere demandata alle autorità pubbliche, che invece dispongono di informazioni e competenze necessarie a valutare il rischio e individuare le misure necessarie per farvi fronte. In tal senso si veda il protocollo predisposto dal governo con le parti sociali il 14 marzo scorso e poi successivamente integrato e allegato al dpcm del 26 aprile 2020 (e, da ultimo, nel dpcm 17 maggio 2020). Dovrà quindi essere predisposto un protocollo aziendale, che declini in modo puntuale le misure poste in essere per recepire quelle contenute nel protocollo di sicurezza, e dovranno essere documentate per iscritto tutte le singole attività realizzate e le decisioni assunte dal datore in attuazione di tali misure (ad esempio verbali e registri), le informative rivolte ai dipendenti, nonché le relazioni elaborate dagli organi preposti alle verifiche in ordine al rispetto delle nuove procedure. Tale protocollo andrà a integrarsi, di fatto, nel complesso dei presidi puntuali messi in campo dal datore all’interno della propria organizzazione al fine di prevenire la commissione di fattispecie rilevanti anche in chiave 231. Confindustria suggerisce quindi di focalizzare l’attenzione sulla predisposizione del citato Protocollo anti-contagio (comprendente, tra l’altro, indicazioni sulle attività giornaliere di pulizia e sanificazione degli ambienti, le precauzioni igieniche personali, la dotazione di dispositivi di protezione individuale per il personale, la gestione degli spazi comuni, il rispetto delle distanze interpersonali, le trasferte e lo smart working, la sorveglianza sanitaria) e sui relativi controlli dell’Organismo di vigilanza che andranno effettuati in coordinamento con i vertici, i preposti aziendali e il comitato costituito all’interno dell’impresa. In questo senso, un sistema 231 ben implementato può rappresentare un’infrastruttura utile per minimizzare i rischi conseguenti a eventuali contagi in azienda, tra cui l’interdizione dell’attività per mancata attuazione dei protocolli anti-contagio e, in questo senso, anche per la corretta attuazione del nuovo 29-bis del dl 23/2020 (convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40 – cd. dl Liquidità).
© Riproduzione riservata

Fonte: