Il monito dell’Inail e del comitato di tecnici. Come scatta la sospensione cautelare
di Marco Nobilio
Dirigenti scolastici alle prese con la sorveglianza sanitaria anti-Covid-19 sui lavoratori fragili. L’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008 pone in carico ai datori di lavoro la nomina del medico competente. E cioè di un medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legge, la cui funzione è quella di collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e per effettuare la sorveglianza sanitaria. Nelle istituzioni scolastiche gli obblighi ricadono sui dirigenti scolastici per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 292 del 21 giugno 1996. Ma molto spesso la nomina del medico competente è stata omessa dai dirigenti scolastici. Adesso però la gravità della situazione ha reso necessario rimediare tempestivamente e molti presidi stanno provvedendo in questi giorni.
A mettere le ali ai piedi ai capi d’istituto è stato l’Inail con il documento tecnico sulle misure di contenimento del contagio da Sar-CoV-2 nei luoghi di lavoro emanato nell’aprile scorso. Con il quale ha dato l’allarme circa i rischi di mortalità per Coronavirus tra i lavoratori ultra55enni ed ha raccomandato ai datori di lavoro, dunque, anche ai dirigenti scolastici, di avviare la cosiddetta «sorveglianza sanitaria eccezionale».
E cioè una serie di controlli sanitari, tramite i medici competenti, rivolti ai lavoratori con età superiore ai 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età che per condizioni patologiche possano rientrare in questa categoria di soggetti a rischio.
Ciò perché, sempre secondo l’Inail, in assenza di copertura immunitaria adeguata (da verificare con test sierologici), i medici competenti dovranno emanare il cosiddetto giudizio di «inidoneità temporanea» a tutela dei lavoratori fragili. In buona sostanza, dunque, secondo l’istituto, i dirigenti scolastici hanno l’onere di consentire ai docenti e ai non docenti interessati di accertare la loro condizione di soggetti a rischio così da ottenere l’esonero dal servizio per tutta la durata dell’epidemia.
La questione è stata fatta rilevare anche dal comitato di esperti istituito dal ministero dell’istruzione con il decreto 21 aprile 2020, n. 203 (cosiddetta commissione Bianchi). Che il 27 maggio scorso lo hanno messo nero su bianco nel «Rapporto intermedio», che è stato consegnato alla ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, in vista della ripresa delle lezioni in presenza dal 1° settembre prossimo. Citando il documento Inail, la commissione Bianchi ha fatto presente che in ragione dell’andamento epidemiologico alla ripresa delle attività didattiche, il «giudizio di inidoneità temporanea» ipotizzato dall’Inail rende «evidente il possibile riverbero sulla scuola: secondo i dati Ocse» si legge nel rapporto «il 49% dei docenti italiani è over 50 (il 30% di quelli in servizio potrebbe essere sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale) e il 46% dei dirigenti scolastici ha più di 60 anni». Proprio per questi motivi il comitato ha posto in evidenza la necessità che tutti i dirigenti scolastici provvedano alla nomina del medico competente. Ed ha auspicato: «che la pandemia in atto costituisca occasione per l’emanazione del lungamente atteso decreto che tenga conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado».
Così come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tanto più che, allo stato attuale, la materia dell’inidoneità temporanea è regolata in via generale dal decreto del presidente della repubblica 27 luglio 2011, n. 171, il quale prevede una procedura lenta e per accertare l’inidoneità temporanea al lavoro.
Il provvedimento dispone, infatti, che l’inidoneità debba essere accertata, a domanda o d’ufficio, da una commissione sanitaria costituita presso la Asl. E ciò comporta tempi lunghi sicuramente inadatti ad assicurare le esigenze cautelari connesse alla prevenzione del contagio. L’articolo 6 del decreto prevede, però, la possibilità per il dirigente scolastico di disporre la sospensione cautelare dal servizio del lavoratore in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
Facoltà che può essere esercitata, prima che il lavoratore a rischio sia sottoposto alla visita di idoneità, quando le sue condizioni fisiche (o psichiche) generino pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza. Ma si tratta di norme di rara applicazione, dunque sconosciute ai più. Sarebbe quanto meno opportuno, quindi, che il ministero dell’istruzione intervenisse a fare chiarezza su questa delicata materia con l’emanazione di un decreto di attuazione del dlgs 81/2008 o perlomeno con una circolare ricognitiva della normativa da applicare.
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