di Andrea Montanari
È giusto preservare i settori industriali strategici in un periodo di emergenza. Tanto più che non si tratta di una peculiarità nazionale ma di un disegno condiviso in Europa. Per cui lo strumento del golden power è corretto. Ma non bisogna abusarne. Per non provocare un effetto distorsivo sui mercati. E se l’Italia ha adottato questo scudo da qualche anno, manca un dettaglio non irrilevante: la possibilità che l’investitore o l’azienda target interpellino preventivamente il governo. Questo è il pensiero sul tema golden power di Giulio Napolitano, of counsel dello studio legale Chiomenti e professore ordinario di diritto amministrativo all’Università Roma Tre e membro del Governing Council dell’International Society of Public Law e del Board of Editors della European Review of Public Law. «Il ricorso all’esercizio del golden power per le infrastrutture finanziarie è canonizzato nel regolamento europeo. L’Italia le aveva già menzionate con apposite modifiche normative nel 2017 e 2019. E ora con il Decreto Liquidità ha espressamente incluso nelle infrastrutture finanziarie anche il settore creditizio e assicurativo. Ed è il primo grande paese in ambito europeo a prevedere questo ampliamento», sostiene Napolitano che ha curato il nuovo saggio Foreign Direct Investment Screening – Il controllo sugli investimenti esteri diretti (edito da Il Mulino). «L’Italia è anche il primo paese che, in questo ambito, ha fatto specifico riferimento alle operazioni infra-Ue. Anche se non è l’unico paese che applica la disciplina del controllo diretto anche di investitori europei. In Francia, in tal senso, è attivo per alcuni settori ritenuti strategici». Il caso relativo alla richiesta avanzata in Bce da Leonardo Del Vecchio di poter salire al 20% in Mediobanca (dall’attuale 9,89%), e che vede il governo particolarmente attento (la Cdp può valutare il dossier) ha acceso il faro sul settore creditizio e, a cascata, su quello assicurativo, visto che l’asset principale di Piazzetta Cuccia è rappresentato dalle Generali. E rappresenta anche l’episodio più emblematico e forse di maggior rilevanza per il mercato italiano. «Dal punto di vista della vigilanza regolamentare, la Bce e le autorità nazionali sono in grado di garantire gli interessi della stabilità degli operatori e della trasparenza del mercato», sottolinea Napolitano. «Questa opportunità legislativa è una tutela aggiuntiva che i singoli stati possono prevedere parallelamente alla vigilanza di settore. È plausibile che tra gli interessi da tutelare, in un particolare contesto emergenziale, emerga quello di garantire la regolarità e la capillarità dei servizi bancari e assicurativi». Blitz su asset strategici sono da scongiurare in questa fase storica. «Ci possono esser motivazioni specifiche e concrete in riferimenti alla tenuta del mercato italiano. Anche se sono valutazioni di politica industriale che non sono ancora esplicite. Certamente si può ipotizzare che un cambio di controllo azionario possa ingenerare una tematica di non continuità dei servizi». Da qui l’estensione temporanea del golden power su banche e assicurazioni. «È positivo che ci sia questa copertura normativa, che l’ambito di copertura del golden power sia chiaro e dettagliato, come accadrà con la pubblicazione del decreto attuativo, e che si tratti di una norma transitoria. Ma ritengo importante che ci sia la possibilità di un interpello preventivo del governo da parte dell’investitore o dell’azienda target. In Francia è previsto, in Italia ancora no», conclude l’avvocato Napolitano per il quale però «l’uso in concreto del golden power deve essere limitato, prudente e senza che vi sia una distorsione del mercato». (riproduzione riservata)

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