Lo ha confermato la sentenza n. 10804 emessa il 5 giugno 2020, dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, precisando che non è colmabile in via interpretativa l’omessa liquidazione in sentenza delle spese del CTU
di M. Schiavone e MR. OLIVIERO
 
«E’ affetta dal vizio di omessa pronuncia la sentenza d’appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, taccia sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d’ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, a nulla rilevando che tali spese abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato, ex art. 168 d.p.r. 115/02».
Con queste parole gli Ermellini hanno fatto chiarezza su un aspetto, quello della natura, della liquidazione e della ripartizione delle spese di CTU, che spesso in passato ha creato incertezze, autorizzando interpretazioni in ordine all’attribuzione dell’onere del pagamento delle spese di CTU che, a ben vedere, non hanno fondamento.
Nel silenzio della sentenza dei Giudici di merito, infatti, sia la soluzione di ripartire definitivamente le spese di CTU in base al decreto di liquidazione (che indicava chi dovesse, solo in via provvisoria, sopportarne il peso) sia, in alternativa, quella di ripartirle in modo corrispondente alle spese di lite liquidate dal Giudice (quasi si potessero considerare le spese di CTU una componente delle spese legali) sono entrambe illegittime…
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