GIURISPRUDENZA

Autore: Gianluca Messercola
ASSINEWS 321 –  luglio-agosto 2020

Cassazione Civile ord. sez. 3 num. 7964 anno 2020 del 20/04/2020
Il danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza soggettiva causata dall’illecito (Cass. S.U. sent. n. 26972 del 11/11/2008) è un “danno interiore e riflesso”, in quanto attiene alla sfera interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva e si distingue dal danno biologico che rappresenta un “danno esteriore”, attenendosi quest’ultimo alla sfera relazionale del soggetto, ossia alla lesione dell’integrità psicofisica della persona.

Sulla base di tale premessa la Suprema Corte – con la sentenza in commento – torna a fornire utili interpretazioni – sia sul piano processuale che formale – in ordine alle diverse fattispecie (voci) di danno che vanno a formare la unitaria categoria del danno non patrimoniale e che, in dipendenza di un fatto illecito che integri gli estremi di un reato, o comunque colpisca aspetti correlati alla lesione di beni di matrice costituzionale, possono costituire fonte risarcitoria.

È notorio, ma non appare mai scontato ribadirlo, che il danno non patrimoniale – per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – sia da intendersi quale categoria unitaria, all’interno della quale il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (biologico, morale, da perdita del rapporto parentale), risponde solo ad esigenze meramente descrittive che tuttavia non possono implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno.

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