di Daniele Cirioli
Èincostituzionale la pensione d’inabilità degli invalidi civili. L’importo mensile, infatti (287 euro), non assicura i «mezzi necessari per vivere», violando l’art. 38 della Costituzione che garantisce il diritto al mantenimento e assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro. Pertanto, va aumentata a 651 euro (al vecchio «milione di lire») dall’attribuzione, a 18 anni d’età, senza aspettare i 60 anni come previsto oggi. Lo ha deciso la Corte costituzionale nella seduta del 23 giugno scorso. La pronuncia non ha effetto retroattivo e si applica solo per il futuro.

Pensione d’inabilità. La decisione riguarda il caso di una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno. Situazione che individua l’ipotesi di «invalido civile», al quale il sistema assistenziale riconosce varie tutele. Tra queste la pensione d’inabilità che spetta all’età di 18 anni, in presenza d’invalidità totale e permanente e se l’invalido non supera un limite di reddito personale pari, per l’anno in corso, a 16.982,49 euro. La pensione è corrisposta dall’Inps in 13 mensilità in misura di 286,81 euro per l’anno 2020.

L’incremento al «milione». A partire dall’anno 2002, a seguito della legge finanziaria n. 448/2001, la pensione d’inabilità è incrementata al «milione di lire» quando l’invalido compie 60 anni, se è in possesso di redditi non superiori a prefissati limiti, oggi pari a 8.469,63 euro per l’invalido solo e a 14.447,42 euro per quello coniugato. In tal caso la pensione è elevata all’importo di euro 651,51 mensili (con un incremento, cioè, di 364,70 euro mensili).

La sentenza. Tale sistema di tutela, secondo la Corte, non è sufficiente a soddisfare il diritto garantito dalla Costituzione, perché un assegno mensile di soli 286,81 euro è manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i «mezzi necessari per vivere». Dunque viola il diritto riconosciuto dall’art. 38 della Costituzione, secondo cui «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale». La Corte aggiunge che il c.d. «incremento al milione» (oggi 651,51 euro) va assicurato agli invalidi civili totali, prima dei 60 anni d’età come attualmente previsto, cioè a partire dai 18 anni.

Solo per il futuro. La Corte, infine, ha stabilito che la pronuncia non ha effetto retroattivo e che si applica soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In ogni caso resta ferma la possibilità per il Legislatore di rimodulare la disciplina vigente, purché con soluzioni idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla costituzione.

Questione ciechi e sordi civili. Stando al comunicato diffuso ieri, la pronuncia riguarda solo gli invalidi civili. Tuttavia, non si può escludere che possa avviare processi di revisione anche per categorie similari, quelle di sordi civili e ciechi civili in particolare, che, con gli invalidi, costituiscono uno stesso ed unico novero di tutelati.

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