IL VOSTRO QUESITO

Ho una domanda in merito all’indennità di fine rapporto (indennità di liquidazione) che spetta ad un agenzia (plurimandataria) costituita in forma di una S.a.s., con tre soci coagenti (74%, 25%, 1% del capitale sociale) nel caso questa volesse cessare la sua attività (dopo oltre 40 anni).
L’indennità viene liquidata alla S.a.s. (e questa la ripartisce tra i soci secondo accordi tra di loro) formando reddito d’impresa o viene liquidata dalle varie compagnie direttamente ai tre soci ovvero alle tre persone fisiche in base alla loro partecipazione al capitale sociale e rientrando pertanto per questi nella tassazione separata? Il modo della liquidazione è regolato da norme/leggi o può essere soggetto ad accordi tra compagnia ed agenzia?

L’ESPERTO RISPONDE


Le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia percepite delle persone fisiche, compresi gli acconti e le anticipazioni, ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lett. a, Tuir non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, mentre, per espressa previsione dell’articolo 53, comma 2, lett. e, Tuir, sono considerate a tutti gli effetti redditi di lavoro autonomo; pertanto la ritenuta che deve essere applicata è quella prevista dall’articolo 25 D.P.R. 600/1973, ovvero pari al 20%.
Inoltre ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. d, Tuir tali redditi sono soggetti a tassazione separata, salvo la facoltà per l’agente di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.
Il medesimo trattamento è previsto nel caso di attività di agenzia svolta da una società di persone: l’indennità percepita dalla società non costituisce infatti reddito di impresa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lett. a, Tuir, ma reddito da assoggettare a tassazione (separata) in capo al socio nell’anno di percezione e in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione alla società, fatta salva la possibilità per lo stesso di optare per la tassazione ordinaria; anche in questo caso sulle indennità deve essere applicata una ritenuta d’acconto del 20%.
Quando invece le indennità sono percepite da un soggetto costituito come società di capitali sono componenti positive di reddito d’impresa da rilevare secondo il principio di competenza economica, e pertanto:
• sono assoggettate ad Ires;
• non deve essere applicata la ritenuta d’acconto del 20%;
• non possono essere assoggettate a tassazione separata.