COMPLIANCE

Autore: Alessandro Calzavara
ASSINEWS 321 –  luglio-agosto 2020 

È sempre aperto il dibattito sui contenuti dell’obbligo informativo da parte degli intermediari di assicurazione anche in presenza di norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia con dovizia di prescrizioni. Vediamo cosa dice ora la normativa dopo l’avvento dell’IDD e delle modifiche apportate al CAP ed ai regolamenti IVASS (segnatamente il reg.n.40), in attesa delle modifiche che potrebbero essere introdotte dal Documento in consultazione dell’Ivass (n.2/2019).

“Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente … la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni”.(1)
Inoltre, “Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata”.(2)

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