di Marilisa Bombi
Dal 15 giugno al 15 settembre sarà possibile fare domanda alla Consap per ottenere il rimborso parziale delle polizze assicurative vita prescritte, cosiddette dormienti, a condizione che siano rispettate determinate condizioni. Si tratta di una ulteriore finestra (in passato ne sono state aperte già sei) resa possibile grazie ad uno stanziamento aggiuntivo di risorse a valere sul fondo «iniziative a vantaggio dei consumatori». La domanda può essere presentata esclusivamente online, attraverso il portale unico della Consap, concessionaria dei servizi assicurativi controllata totalmente dal Ministero dell’economia e delle finanze, previa registrazione, all’indirizzo https://portale.consap.it/. Per utilizzare la procedura telematica sarà necessario avere la disponibilità di uno dei seguenti browser, la cui versione deve essere uguale o superiore a quella indicata: Internet Explorer 10+; Microsoft Edge, Firefox 56+; Chrome 62+; Safari 8. In sostanza, non saranno prese in carico le domande inoltrate attraverso altri canali (mail, pec, posta ordinaria ovvero raccomandata ecc.) e ciascuna domanda di rimborso potrà essere riferita ad una sola polizza. Il richiedente potrà generare la domanda tramite la compilazione guidata dei campi pubblicati sul Portale. La domanda, completata, dovrà essere scaricata, sottoscritta e inviata unitamente alla seguente documentazione: copia fronte/retro del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso; codice fiscale; copia della polizza vita. In mancanza (ad es. in caso di smarrimento) sarà necessaria la denuncia di smarrimento ed una dichiarazione dell’Intermediario con indicazione di contraente, assicurato e beneficiario della polizza. Inoltre, alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione rilasciata dagli Intermediari di cui all’art. 1 del Dpr. 22 giugno 2007, n.116 (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l’assicurazione sulla vita, etc), conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui l’Intermediario dichiari la dormienza della polizza.
In caso di accoglimento della domanda, potrà essere corrisposto al massimo il 50% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo. Le domande di rimborso, corredate della documentazione prescritta nell’avviso Mise saranno istruite in ordine cronologico di presentazione e la loro istruttoria si concluderà entro il 31 dicembre.
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