Per le importanti implicazioni giuridiche e le evidenti conseguenze economiche è di preliminare importanza inquadrare correttamente la natura del contagio. Sul tema si esprime uno dei più importanti luminari della medicina legale italiana: il Dott. Luigi Mastroroberto che sarà tra i relatori del Seminario web di ASSINEWS “Covid-19 e Assicurazioni. La responsabilità del datore di lavoro per i danni da contagio e la tutela di chi si ammala“, in programma l’11 giugno 2020.

di MR. OLIVIERO
Quale contributo può fornire la medicina legale per superare l’emergenza e comporre eventuali conflitti?
COVID-19
La grave pandemia che ci ha colpiti  ha già innescato innumerevoli vertenze che vedranno in primo piano, per la loro soluzione, il ruolo del medico legale.
Uno degli aspetti più problematici sarà certamente la verifica delle responsabilità che potrebbero aver avuto le strutture sanitarie nella diffusione e/o nel mancato contenimento del contagio. In particolare le RSA dove, in alcune regioni, vi è stata una significativa concentrazione di decessi. In questi casi il compito del medico legale sarà duplice. Da un lato cercare di capire se vi sono state violazioni delle norme di prudenza, con riferimento alle indicazioni che, di momento in momento, scaturivano dalla conoscenza di quello che stava accadendo; dall’altro, compito ancor meno facile, stabilire il nesso di causalità fra queste eventuali violazioni ed i danni subiti dai contagiati.

Un secondo aspetto attiene alla posizione assunta dall’INAIL che, richiamando precedenti sue circolari e pronunce giudiziarie, ha ribadito che le infezioni virali – come appunto quella da Covid-19 – contratte dai lavoratori in occasione o a causa del loro lavoro, vanno considerate come infortunio e non come malattia professionale. E, nella consapevolezza della difficoltà di stabilire quando, in quale momento ed attraverso quale contatto il lavoratore potrebbe aver contratto l’infezione, ha indicato un generico criterio di presunzione.

Se però si tiene conto che il riconoscimento di un infortunio sul lavoro non coinvolge unicamente l’INAIL, ma anche, sia sul piano civile sia su quello penale, il datore di lavoro, qualora emerga che in quell’ambiente professionale non venivano osservate tutte le cautele previste dall’attuale normativa, si comprende come di nuovo il ruolo del medico legale diventi cruciale, soprattutto, nel definire il rapporto di causalità fra l’eventuale inadempienza nell’adottare le cautele dovute ed il contagio. Cosa che, diversamente da quanto ha deciso di fare l’Istituto Previdenziale, in questi casi non può avvenire per semplici presunzioni.

Ulteriore conseguenza della posizione assunta dall’INAIL è verificare se la sua decisione di considerare l’infezione virale come un infortunio e non come una malattia, abbia delle ricadute anche sulle polizze assicurative infortuni di compagnie private. Il dibattito è oggi vivace ma è indispensabile esaminare la questione  da un punto di vista rigorosamente tecnico, scevro dalla inevitabile emotività legata alla attuale drammatica situazione. Valutando quindi la diversa natura delle tutele fornite dall’INAIL rispetto alle polizze private e considerando come infortunio quella che in realtà è una malattia infettiva, la risposta al quesito è sicuramente negativa. Se invece lo si facesse, emergerebbe una evidente antinomia capace di ripercuotersi negli anni a venire su tutte le malattie virali, batteriche e parassitarie e non solo sull’infezione da Covid-19.

Ciò non toglie che questo possa invece accadere nei casi in cui, peraltro tutt’altro che rari, lo specifico contratto non proponga esplicitamente l’equiparazione fatta dall’INAIL di ritenere infortuni anche le malattie infettive. In assenza però di questa esplicita estensione della garanzia, il contagio da Covid-19 resta, da un punto di vista assicurativo privato, una malattia e non un infortunio.