Fabrizio G. Poggiani
Contributo a fondo perduto non per tutti. Posto che possono ottenere l’aiuto i soggetti titolari di reddito d’impresa, agrario e di lavoro autonomo, anche in regime forfetario, facendo riferimento ai ricavi, di cui all’art. 85 del dpr 917/1986 e ai compensi, di cui all’art. 54 del medesimo testo unico, dai documenti messi a disposizione il 10 giugno scorso dall’Agenzia delle entrate emergono numerose esclusioni (si veda altro articolo in pagina). Come quelle riferibili ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e società di partecipazione, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione ai bonus professionisti e per lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (avvocati, commercialisti, architetti e altri). Il contributo, inoltre, non spetta se il richiedente ha una partita Iva con data di inizio attività successiva al 30 aprile scorso o ha conseguito ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, ma spetta agli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni speciali, oltre agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti, con riferimento allo svolgimento delle attività di natura commerciale esercitate. Posta la legittima verifica dei dati dichiarati da parte dell’Agenzia delle entrate (art. 31 e seguenti del dpr 600/73), con recupero del contributo e applicazione di interessi e della sanzione, dal 100 al 200%, con possibile definizione agevolata, nonché dell’applicazione delle disposizioni, di cui all’art. 316-ter cp, appare poco chiara la possibile restituzione del contributo, salvo un ravvedimento per errore nella valutazione delle condizioni richieste o per sopravvenuta conoscenza di situazioni inibitorie, soprattutto con riferimento alle autocertificazioni di accompagnamento alle istanze. Sul punto, le istruzioni e la guida operativa correlata, evidenziano la possibilità che il richiedente, per qualsiasi motivo, possa rinunciare al contributo richiesto, presentando apposita istanza (la medesima, barrando l’apposita casella) compilando esclusivamente i campi relativi al codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, anche oltre i sessanta giorni previsti per la presentazione. Il soggetto che ha percepito, in tutto o in parte, il contributo non spettante, anche in seguito a rinuncia, deve restituire spontaneamente il contributo, gravato di interessi e sanzioni, ma con possibile applicazione del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del decreto legislativo 472/1997).
© Riproduzione riservata

Fonte: