Anna Linda Giglio
Nessuna responsabilità civile e penale in caso di contagio da Codiv-19 per il datore di lavoro che adotti e applichi i protocolli di sicurezza stipulati dalle parti sociali (a partire da quello nazionale del 24 aprile 2020). E defiscalizzazione temporanea delle maggiorazioni corrisposte ai lavoratori per indennità di turni aggiuntivi e lavoro festivo o notturno, introdotti per adottare i protocolli di sicurezza e attuare il distanziamento.
È la prima misura individuata dal Comitato di esperti guidati da Vittorio Colao tra le «Iniziative per il rilancio -Italia 2020-2022», quale intervento urgente «per difendere l’occupazione, garantire liquidità e rafforzare la capitalizzazione delle imprese».
Secondo gli esperti, il riconoscimento del contagio come infortunio di lavoro (con il rischio di responsabilità penale dell’imprenditore) potrebbe rappresentare un freno alla ripresa. Dall’altro lato, però, spiega il comitato, per i lavoratori più esposti sia per il tragitto casa-lavoro, sia per la permanenza nei luoghi di lavoro, il trattamento del contagio quale infortunio garantisce un livello di tutela maggiore del trattamento di semplice malattia. La soluzione di compromesso proposta dal documento prevede l’esonero del datore di lavoro, anche nel caso di riconoscimento dell’infortunio Covid-19 da parte dell’Inail, quando questi si è attenuto ai protocolli di sicurezza, il cui rispetto va considerato adempimento integrale dell’obbligo di sicurezza previsto dall’articolo 2087 del codice civile. Il documento suggerisce poi la proroga (in deroga al decreto dignità) dei contratti a termine in scadenza. Molti lavoratori, nella situazione di crisi causata dal Coronavirus, rischiano infatti di non veder più rinnovato il proprio rapporto e, allo stesso tempo, le aziende anche se interessate alla conferma del lavoratore potrebbero non procedere alla sua stabilizzazione proprio per l’incertezza legata all’emergenza.
La proposta prevede quindi l’allentamento dei vincoli sia di durata dei contratti, sia del numero massimo di proroghe almeno per i rapporti in corso la cui scadenza avverrà entro il 2020 o scaduti subito dopo il blocco. In particolare si suggerisce che venga neutralizzato il periodo tra l’inizio del lockdown e la fine dell’anno rispetto al raggiungimento del limite complessivo dei 24 mesi o, in alternativa, che venga consentita un’ulteriore proroga rispetto al tetto massimo già esaurito. Tra gli altri interventi proposti, la riqualificazione della forza lavoro e dei disoccupati attraverso fondi specializzati (come per esempio il Fondo nuove competenze previsto dal decreto Rilancio), da accompagnare a incentivi alle imprese (come sgravi all’assunzione di personale adeguatamente formato) e ai lavoratori, nonché il reskilling manageriale per stimolare l’adozione delle competenze necessarie ad adattare i sistemi produttivi delle imprese alle nuove esigenze post- Covid.
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