Il sinistro della msc opera nel canale della giudecca
di Avv. Lorenzo Macchi Shipping & Yachting Department MEP LAW – Maggesi Macchi & Partners

Il sinistro marittimo avvenuto lo scorso 2 giugno nel Canale della Giudecca a Venezia non ha solo riacceso il dibattito politico sulla questione del transito delle mega navi da crociera nella laguna Veneta, ma solleva la questione dei soggetti tenuti al risarcimento dei danni e del loro ammontare. La m/n Msc Opera ha prima urtato il battello m/n River Countess per poi fermarsi contro il molo di San Basilio, nell’incidente sono rimasti feriti 4 passeggeri a bordo del battello. Fermo restando che le cause dell’incidente sono ancora da accertarsi è possibile delineare, in termini generali, alcuni profili circa la responsabilità del sinistro e quindi il risarcimento dei danni derivante da esso.

In tema di responsabilità per urto di navi, l’art. 483 del codice della navigazione, rubricato «urto per colpa unilaterale», prevede che «se l’urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa». Al contrario, secondo l’art. 483 cod. nav. «se l’urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti». Dello stesso tenore sono le disposizioni degli artt. 3 e 4 della Convenzione di Bruxelles del 1910 in materia di urto di navi di cui l’Italia è firmataria. Si tratta di responsabilità di tipo extracontrattuale e quindi l’onere della prova incombe sul danneggiato. La m/n River Countess dovrà pertanto dimostrare l’esistenza del danno, il suo ammontare nonché la sussistenza della colpa in capo alla Msc Opera, ossia che l’evento-danno si è verificato a causa di violazione di norme giuridiche di condotta, negligenza oppure imperizia.

Un secondo profilo è quello del risarcimento spettante ai quattro turisti a bordo del battello adibito al trasporto passeggeri nella laguna e rimasti feriti durante l’urto. Nel trasporto marittimo di persone, ai sensi dell’art. 409 cod. nav., il vettore è responsabile dei sinistri che colpiscono la figura del passeggero se non prova che l’evento è derivato a causa a lui non imputabile. Dal punto di vista temporale, il vettore risponde dei danni ai passeggeri per fatti verificatesi dall’inizio dell’imbarco fino al compimento dello sbarco. Si tratta di una responsabilità di tipo contrattuale, dato il rapporto, contrattuale appunto, che lega il vettore ed il passeggero il quale, in forza dell’acquisto del biglietto, vanta il diritto di essere trasportato, incolume, dal un luogo ad un altro. Nel caso di infortunio al passeggero si ha una presunzione di violazione degli obblighi di protezione e vigilanza in capo al vettore. I passeggeri che intenderanno richiedere un risarcimento all’armatore della m/n River Countess dovranno provare: l’esistenza del contratto di trasporto, il danno (ossia l’infortunio) e che questo si è verificato in un periodo compreso tra l’inizio dell’imbarco e la fine dello sbarco.
Fonte:
logoitalia oggi7