IL VOSTRO QUESITO

Con riferimento al regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, art 12 (modifiche agli articoli 49,56 e 61), comma 3. che recita “…In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, i documenti di cui alle lettere a) e a bis) del comma 2 sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute.”, sono a porvi il seguente quesito: cosa si intende per “qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute”?
In sintesi il 7b ad un cliente cui è già stato consegnato, va riconsegnato nuovamente solo se ad esempio vi sono variazioni sostanziali (si acquisisce un altro mandato o si varia la ragione sociale) o viceversa, anche se cambia solamente l’intermediario (impiegata) che emette la seconda polizza al cliente rispetto alla prima polizza che riportava, nel 7b, il nome di un’altra impiegata dello stesso identico intermediario iscritto in “A”?

L’ESPERTO RISPONDE


Premesso che il Regolamento Isvap 5/2006 e il Regolamento Ivass 8/2015 sono stati entrambi abrogati dal Regolamento Ivass 40/2018, il modello allegato 4, che sostituisce il precedente allegato 7b, deve essere consegnato al contraente solo “qualora vi siano variazioni di rilievo delle informazioni in essi contenute” (comma 5 art.56 Reg.40/2018).
Nel regolamento non è precisato cosa si deve intendere come “variazioni di rilievo”, ma si presume che l’Ivass si riferisca a quelle relative a ragione sociale dell’intermediario, indirizzi vari, mail e telefoni, mandati, collaborazioni, etc.
In ogni caso, qualora il rinnovo del contratto o la stipula di contratti nuovi avvenga con un distributore diverso anche nell’ambito dello stesso intermediario, deve essere consegnato un nuovo modello allegato 4.