Il principio informatore della circolazione di cui all’art. 140 del Codice della Strada grava il conducente di tre obblighi comportamentali:

  • ispezionare costantemente la strada
  • mantenere sempre il controllo del veicolo
  • prevedere le ragionevoli situazioni di pericolo, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.

Conseguentemente, per affermare la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione:

  • che il conducente, per cause estranee alla diligenza e alla prudenza da lui osservate, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo improvviso e inatteso
  • che il conducente abbia osservato le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.

Ne deriva che per escludere la responsabilità del conducente da ogni addebito di colpa, generica o specifica, è necessario che la condotta del pedone si ponga come causa atipica ed eccezionale, tale da collocarsi nell’ambito del ragionevolmente non prevedibile.

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2019 n. 18321