IL CASO

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 309 – giugno 2019    

Premessa
Un settore dove spesso regna confusione è quello della postuma e della retroattività nelle polizze di responsabilità civile. Due argomenti che molto spesso si intrecciano e nel comune dissentire degli ope­ratori finiscono per confondersi. Ma quando si parla concretamente di postuma e cosa è l’ultrattività? Per completare poi l’argomento andremo a delineare alcune problematiche connesse con la retroattività. Per comprendere comunque cosa siano le fattispecie di cui stiamo parlando bisogna partire dalle definizio­ni di loss occurrence e di claims made. Ossia delle due forme di copertura assicurativa che danno origine poi al problema.

Loss occurrence
Le polizze si trovano in questa forma quan­do la copertura vale per i sinistri avvenuti durante il periodo di assicurazione. Trat­tasi sostanzialmente dell’applicazione del primo comma art. 1917 c.c. ed è utilizzata prevalentemente nelle polizze RC diversi (RCT-O).
Se una polizza ha avuto effetto il 31.12.2013 ed è scaduta il 31.12.2018 posso­no essere denunciati tutti i sinistri avvenuti nell’intervallo di copertura, anche se la richiesta di risarcimento è avvenuta poste­riormente (ad esempio il 20 aprile 2019). Fatta salva ovviamente la prescrizione.

Claims made
Le polizze si trovano invece in questa forma quando la copertura vale per tutti i sinistri denunciati e di cui si è venuti a conoscenza durante il periodo di assicurazioni. Trattasi di una deroga al primo comma art. 1917 c.c. ed è utilizzata prevalentemente nelle polizze RC prodotti ed RC professionali. Se una polizza ha avuto effetto il 31.12.2018 possono essere denunciati tutti i sinistri cui l’assicurato ha ricevuto richiesta danni dopo il 31.12.2018 anche se il sinistro si è verificato in un momento antecedente la copertura.

Cos’è la postuma
È una limitazione tipica del mercato assicurativo italiano, che prevede normalmente l’esclusione dei danni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori. Presupposto perché la copertura sia efficace è comunque che la polizza sia ancora in vigore. Trat­tasi del caso dell’installatore di una caldaia e la medesima non esplode il giorno stesso della sua installazione, ma trenta giorni dopo. La postuma è una fattispecie tipica delle polizze loss occurrence, per cui trova sempre applicazione se prevista in polizza nel caso in cui il danno avvenga all’interno del doppio intervallo previsto per la postuma e relativo al periodo in cui la polizza è stata in vigore.

Cosè lultrattività
L’ultrattività è un problema tipico delle polizze claims made. Ces­sando infatti la copertura assicurativa quando l’assicurato cessa l’attività e ponendo a termine la validità dei contratti di assicu­razione rimangono scoperti tutti quei sinistri riferiti alle richieste danni giunte dopo la cessazione della polizza, anche se accaduti durante la vigenza del vecchio contratto.

Questa garanzia è talvolta acquistabile per estendere la copertura dopo la cessazione della propria attività lavorativa sia nell’ambito RC prodotti che nella RC professionale.
Nel caso in cui non sia acquistabile, l’unico modo di rimanere coperti sembrerebbe quello di rimanere assicurati fino allo scadere di ogni termine di prescrizione del terzo danneggiato (almeno dieci anni).
In questo caso però bisogna verificare che nelle condizioni di polizza non sia fatto esplicito riferimento per la validità della copertura al fatto che l’assicurato continui ad essere iscritto all’ordine professionale e così via.

Differenze tra postuma ed ultrattività
La postuma è una estensione di garanzia che dà copertura ai danni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori, sempre che il sinistro si sia verificato durante la vigenza del contratto. L’ultrattività è una estensione di garanzia che dà copertura ai danni avvenuti durante la vigenza di contratto, ma che sono stati denunciati successivamente alla cessa­zione dell’attività dell’assicurato e quindi dopo la fine della vigenza della polizza.

Cosè la retroattività
È una garanzia tipica delle polizze claims made. Dato che questa tipologia di copertura dovrebbe rispondere di tutti i sinistri denunciati durante il periodo di validità della polizza, a prescindere da quando il danno si è verificato, in alcuni casi le compagnie di assicurazione bloccano la retroatti­vità nel tempo in modo da evitare di rispondere in modo illimitato di sinistri anche remoti.

La limitazione alla retroattività avviene di solito in questi ambiti:
• Nella RC prodotti nella estensione all’esporta­zione diretta In USA, Canada e Messico. La im­postazione della clausola ANIA blocca del tutto la retroattività che è quindi pari a zero. Molte compagnie derogano facilmente alla estensione della retroattività a 2 anni. Per estensioni più lunghe non sempre le compagnie si comportano in modo uniforme.
• Nella RC professionale, dove le compagnie si comportano diversamente le une dalle altre. La retroattività di tre anni è abbastanza facile da acquistare, mentre la retroattività illimitata è diventata una estensione più difficile da trovare.

Testi delle clausole:
Responsabilità civile postuma
A parziale deroga delle Norme che regolano l’assicu­razione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per  danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori.
L’assicurazione è prestata anche per le attività di cui all’art. 1 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990 purchè l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 2 della legge stessa.  L’assicurazione non comprende i danni:
1. agli impianti, attrezzature o cose installate, ripa­rate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiun­que fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
4. da mancato od intempestivo intervento manuten­tivo.  L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro … mesi dall’esecuzione dell’intervento, purché il sinistro venga denunciato entro … giorni dall’av­venuto accadimento, e comunque non oltre la data di scadenza di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto per ciascun sinistro del 10% con il minimo di …………. e con il massimo risarcimento di …………. per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo limitatamente ai danni a cose.

Retroattività  Estensione della garanzia ai prodotti conse­gnati in USA, Canada e Messico prima dell’i­nizio della stessa
Premesso che nei …………. anni prima dell’efficacia della presente assicurazione l’Assicurato dichiara di aver esportato in USA, Canada e Messico pro­dotti per un fatturato complessivo di …………., si conviene che a parziale deroga di quanto previsto dal punto 2 dell’estensione della garanzia USA, Canada e Messico l’assicurazione vale anche per i prodotti consegnati nello stesso periodo.

Ultrattività
Estensione della RC Professionale dopo la cessa­zione dell’attività: premesso che l’Assicurato ha cessato la sua attività professionale in data ……. si conviene di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri cui l’assicurato sia venuto a cono­scenza dopo la cessazione di efficacia della polizza per una durata complessiva e non superiore ad anni ….. a partire dalle ore 24 del …….