Secondo la Cassazione il diritto all’assegno è subordinato alla risoluzione del rapporto
Occorre soluzione di continuità con la riassunzione
di Daniele Bonaddio

La pensione segue l’interruzione del rapporto lavorativo. Infatti, per poter ricevere l’assegno pensionistico è assolutamente necessario cessare l’attività lavorativa, che rappresenta il requisito necessario e indefettibile per il perfezionamento del diritto al trattamento previdenziale, anche se la pensione è cumulabile con altri redditi da lavoro. Condizione, questa, che risulta assente allorquando un dipendente dimessosi venga, successivamente, riassunto dallo stesso datore alle medesime condizioni e mansioni. In questo caso, non è possibile continuare a lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro senza soluzione di continuità tra la formale cessazione e la successiva riassunzione, poiché si configurerebbe una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 14417 del 27 maggio 2019.

La vicenda. I giudici della Suprema corte si sono espressi in merito al ricorso di un lavoratore che richiedeva l’accertamento del suo diritto a fruire della pensione di anzianità revocatagli dall’Inps, in ragione del divieto di cumulo della stessa con i redditi derivanti da attività lavorativa.
Nello specifico, l’Istituto aveva revocato la prestazione previdenziale, dal momento che il prestatore si era dimesso il 28 febbraio, per poi essere riassunto dallo stesso datore e per le medesime mansioni e condizioni il 1° marzo, giorno dal quale gli era stata liquidata la pensione di anzianità.
La Corte d’appello. La Corte d’appello di Venezia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verona, accoglieva la richiesta del lavoratore. Seppur la legge prevede espressamente l’obbligo di cessare il rapporto lavorativo prima della data di pensionamento per accedere al trattamento previdenziale, i giudici di merito rilevavano che tale circostanza doveva ritenersi dimostrata attraverso la produzione del libretto di lavoro, la corresponsione del Tfr e mediante la produzione dei prospetti paga. Inoltre, secondo i giudici di secondo grado, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione erano avvenute senza soluzione di continuità, non era comunque necessario rispettare un lasso temporale minimo ai fini della liquidazione della pensione, in conformità di quanto precisato dall’Inps con circolare n. 89/2009.
L’Inps impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione.
La sentenza. Gli ermellini hanno ribaltato quanto stabilito dalla Corte d’appello, accogliendo il ricorso dell’Inps. La Cassazione ha richiamato due principi fondanti del sistema previdenziale: l’art. 22 della legge 153/1969, che indica come condizione ai fini dell’ottenimento della pensione quella di non prestare attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione; l’art. 10 del dlgs 503/1992, che allo stesso modo subordina il conseguimento delle pensioni di anzianità e delle pensioni di vecchiaia alla risoluzione del rapporto di lavoro. Quindi, l’eventuale cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro dipendente può avvenire se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che è un requisito indefettibile esteso anche successivamente alla pensione di vecchiaia. Infatti, tale requisito costituisce una presunzione di bisogno che giustifica, ai sensi dell’art. 38 della Costituzione, l’erogazione della prestazione sociale.
Al riguardo, la recente giurisprudenza ha più volte evidenziato che per conseguire il diritto alla pensione è comunque necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa (cfr. Cass. sent. n. 4898/2012).
Per accertare la sussistenza di discontinuità tra l’attività lavorativa prima e dopo l’erogazione della pensione, i giudici di legittimità hanno affermato che non bisogna limitarsi alla ricerca di un mero dato temporale più o meno significativo. Risulta, invece, necessario considerare che, laddove l’attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore e alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente a tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del rapporto stesso al momento del pensionamento.
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