IL VOSTRO QUESITO

Durante un temporale un fulmine danneggia scheda elettronica e compressore del condizionatore d’aria di un ristorante. La polizza del cliente assicura le partite rischio locativo (no fabbricato di proprietà) e attrezzatura/arredamento compresa la garanzia fenomeno elettrico.
Il condizionatore d’aria danneggiato è stato aggiunto dall’assicurato/locatario che ha regolare fattura a suo nome.
Il perito non ritiene di pagare il danno in quanto “l’impianto di condizionamento danneggiato rientra per definizione nella partita fabbricato, assicurato in polizza per il solo rischio locativo”.
Le CGA del contratto sottoscritto a suo tempo definiscono 1) fabbricato “l’intera costruzione… sono compresi a) impianti fissi al servizio del fabbricato e tutto quanto è considerato immobile per natura o destinazione, b) tinteggiature, tappezzerie e rivestimenti… è escluso quanto indicato alla voce Attrezzatura e Arredamento”.
2) Attrezzatura/Arredamento “…compresi impianti d’allarme, insegne…, nonché quant’altro di simile normalmente pertinente all’attività dichiarata…. Sono anche compresi tappezzerie, rivestimenti (anche di pavimenti) e serramenti aggiunti dall’assicurato locatario”.
Si segnala anche che le CGA dello stesso modello di polizza nella nuova edizione oggi in essere definisce in maniera più precisa cosa si intende per Fabbricato e Attrezzatura specificando che in quest’ultima “…sono compresi impianti di riscaldamento, condizionamento ecc…aggiunti dall’assicurato locatario”.
Noi riteniamo il suddetto danno liquidabile in quanto: 1) Il condizionatore è stato aggiunto e pagato dall’assicurato locatario. 2) Le definizioni di polizza non sono chiare e in questo caso si dovrebbero interpretare nel senso più favorevole all’assicurato. 3) Il condizionatore d’aria, se non meglio specificato, può essere inteso più come attrezzatura che fabbricato e le nuove CGA dello stesso prodotto dovrebbero rafforzare questa tesi.

L’ESPERTO RISPONDE


Ha perfettamente ragione in quanto l’impianto di condizionamento, aggiunto dal locatario, è a tutti gli effetti un elettrodomestico per cui non è certamente immobile per natura o per destinazione, come stabilito dalla definizione di fabbricato riportata ini polizza. Quando ho cambiato casa l’impianto che avevo fatto installare è stato smontato e portato nella nuova abitazione.
L’impianto di condizionamento diventa parte del fabbricato – immobile per natura o per destinazione – se è integrato nel fabbricato ovvero è stato predisposto durante la costruzione dello stabile unitamente agli impianti elettrici, termoidraulici ecc.
Viceversa l’impianto di condizionamento aggiunto – come nel caso rappresentato nel quesito – per la messa in opera generalmente non richiede opere murarie invasive e permette tempi di installazione molto ridotti oltre, naturalmente, alla possibilità di smontarlo e trasferirlo in altra sede.
Le motivazioni da opporre al perito – facendogli presente che la stessa compagnia, con la nuova edizione, ha preso atto dell’incongruenza del proprio testo (tenendo presente l’obbligo di chiarezza delle condizioni) per cui ha eliminato ogni dubbio interpretativo – sono sostanzialmente quelle indicate ai punti 2 e 3 delle conclusioni (quello della proprietà è facilmente smontabile dal momento che per ogni partita si assicurano beni propri e/o di terzi per cui se fosse assicurato il fabbricato anche le parti aggiunte, se fisse per natura o destinazione, rientrerebbero nella partita fabbricato).