Nella liquidazione del danno biologico differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui operi la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura del danno-conseguenza, va effettuato un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell’art. 13 d.lgs. n. 38/2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale.

Cassazione civile sez. lav. – 08/04/2019, n. 9744