La Cassazione ha accolto il ricorso di un’impresa di trasporti citata dai consumatori
Va provato il concreto pregiudizio di tutti i richiedenti
di Debora Alberici* *cassazione.net

I danni morali possono essere riconosciuti mediante una class action solo quando viene provato il concreto pregiudizio che accomuna tutti i richiedenti. Ma non solo. Non possono essere tutelati i meri disagi o fastidi, in questo caso connessi al trasporto pubblico.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14886 del 31 maggio 2019, ha accolto il ricorso dell’impresa di trasporti citata in giudizio dalle associazioni di consumatori per i continui ritardi.

In primo luogo la terza sezione civile ha chiarito che con la class action non sono risarcibili i disagi o i fastidi di un gruppo di persone ma solo gli interessi costituzionalmente tutelati.
E poi gli Ermellini affermano un nuovo principio sul danno morale.
L’accertamento del danno non patrimoniale – si legge in fondo alle lunghe motivazioni – rivendicato nel quadro di un’azione di classe promossa ai sensi dell’art. 140-bis del dlgs. n. 206/2005 – oltre all’allegazione e alla prova concreta del ricorso degli ordinari requisiti: 1) della rilevanza costituzionale degli interessi lesi; 2) della gravità della relativa lesione e 3) della non futilità dei danni (ossia che gli stessi non consistano in meri disagi, fastidi disappunti ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita) – richiede altresì la speci?ca allegazione e la prova dei profili concreti dei pregiudizi lamentati, capaci di valorizzarne i tratti condivisi da tutti i membri della classe non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificare, tanto l’apprezzamento seriale, quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata.
Ma il sipario sulla vicenda non si chiude qui. Infatti gli atti dovranno tornare alla Corte d’appello la quale dovrà valutare, secondo le indicazioni ricevute in sede di legittimità, se i danni morali subiti dagli utenti dell’azienda di trasporti siano effettivi e non meri disagi.
Di diverso avviso la Procura generale che aveva chiesto di bocciare il ricorso della società.
Fonte: