IL VOSTRO QUESITO

L’art. 1901 c.c. Recita: “…nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto [c.c. 1453] se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione”.
Vorrei capire cosa s’intende per agire, in quanto i pareri paiono discordi, ovvero la lettera raccomandata di sollecito dell’agenzia o della compagnia oppure la diffida inoltrata dal legale o società di recupero crediti possono essere considerati “agire per la riscossione” e di conseguenza se fatti entro i sei mesi dalla scadenza del premio non consentire la risoluzione di diritto del contratto?
Quanto sopra e la vostra conseguente risposta è applicabile anche nei primi cinque anni di durata di contratti poliennali regolamentati dalla legge 99 del 23/07/2009?

L’ESPERTO RISPONDE


Il problema sollevato deve riguardare le assicurazioni contro i danni, atteso che la disciplina sul pagamento delle polizze vita è prevista dall’ art. 1924 del codice civile.
L’espressione “agire” prevista dall’ art. 1901 del codice va intesa nel senso di azione legale, che normalmente è preceduta da una diffida e messa in mora della compagnia o di altro soggetto da essa delegato a tanto e perciò se la lettera (raccomandata, ovviamente, perché occorre avere la prova provata di tale “azione”) è formalizzata al contraente insolvente da uno di questo soggetti evidentemente il contratto non può intendersi “risolto di diritto”.
In ogni caso il termine semestrale per l’azione si intende solo ai fini della conservazione del contratto, mentre la prescrizione per il pagamento del premio interviene dopo un anno.