IL VOSTRO QUESITO

L’art. 1901 c.c. Recita: “…nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto [c.c. 1453] se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione”.
Vorrei capire cosa s’intende per agire, in quanto i pareri paiono discordi, ovvero la lettera raccomandata di sollecito dell’agenzia o della compagnia oppure la diffida inoltrata dal legale o società di recupero crediti possono essere considerati “agire per la riscossione” e di conseguenza se fatti entro i sei mesi dalla scadenza del premio non consentire la risoluzione di diritto del contratto?
Quanto sopra e la vostra conseguente risposta è applicabile anche nei primi cinque anni di durata di contratti poliennali regolamentati dalla legge 99 del 23/07/2009?

L’ESPERTO RISPONDE

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