IL VOSTRO QUESITO

Abbiamo un autocarro munito di gancio traino la cui copertura assicurativa è stata emessa classificandolo come autocarro con rimorchio con massa complessiva a pieno carico di motrice + rimorchio (ad esempio qli 25 motrice + qli 10 rimorchio = totale massa complessiva a pieno carico indicata in polizza 35qli).
Il rimorchio, munito di libretto di circolazione e quindi di targa propria, non risulta assicurato con polizza propria per il cosiddetto rischio statico.
Domanda: durante la circolazione dell’autocarro con rimorchio:
– la polizza operante, per i danni causati a terzi dalla motrice e/o dal rimorchio, è quella sottoscritta sulla targa dell’autocarro con rimorchio avente massa complessiva a pieno carico 35qli?
– è obbligatorio che il rimorchio abbia propria copertura assicurativa (che resta sempre limitata al solo rischio statico) oppure la copertura sulla targa del rimorchio è obbligatoria solo nel momento in cui il rimorchio è staccato dalla motrice e quindi se io non stacco mai il rimorchio dalla motrice, posso anche non assicurare il rimorchio per il rischio statico?

L’ESPERTO RISPONDE


Se, come scrive, la polizza RCA obbligatoria è stata stipulata tariffando l’autocarro per il peso complessivo della merce caricata sul camion e di quella trasportata sul rimorchio, tutti i danni che il rimorchio dovesse causare mentre è agganciato alla motrice sono assolutamente in garanzia.
Il primo comma dell’art. 122 del codice delle assicurazioni testualmente dispone: “1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.” per cui gli unici veicoli, non a motore, che devono essere obbligatoriamente assicurato per la RCA obbligatoria per “essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” sono appunto i rimorchi di portata superiore ai 4 quintali (cosiddetti “carrelli appendice”).
Alla luce di quanto sopra qualsiasi rimorchio (es.: carrello porta-motocicli, carrello porta-imbarcazioni, roulottes, rimorchi agricoli, rimorchi filotramviari, rimorchi in genere) deve obbligatoriamente essere assicurato per la RCA obbligatoria e perciò il conducente che non sia in possesso della relativa polizza per il “rischio statico” è passibile della sanzione amministrativa prevista per la circolazione di veicoli sprovvisti di assicurazione.